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Sez. 6, Sentenza n. 3558 del 19/11/1985 Ud. (dep. 12/05/1986) Rv. 172631 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - IMPROPRIA - EFFETTI - FATTISPECIE: RITENUTA INOPERATIVITÀ DI AMNISTIA IMPROPRIA SULLA SOSPENSIONE DEL TERMINE MASSIMO DI CUSTODIA CAUTELARE.*
Stato
decisa il 1985-11-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/172631-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - IMPROPRIA - EFFETTI - FATTISPECIE: RITENUTA INOPERATIVITÀ DI AMNISTIA IMPROPRIA SULLA SOSPENSIONE DEL TERMINE MASSIMO DI CUSTODIA CAUTELARE.*

Ai sensi del disposto di cui all'art. 151, primo comma cod. pen., l'amnistia estingue il reato e fa cessare l'esecuzione della condanna e delle pene accessorie, ma non fa venir meno gli altri effetti, di natura sostanziale o processuale, di una sentenza passata in giudicato e del provvedimento di esecuzione della pena inflitta. (nella specie, relativa a rigetto di ricorso avverso diniego di scarcerazione per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare, è stato ritenuto che, essendo stati i termini di carcerazione preventiva sospesi per gg.25 di arresto in forza di ordine di carcerazione, interamente eseguito, per reato successivamente amnistiato, il termine massimo di custodia cautelare non fosse decorso, poiché non è previsto da alcuna norma che gli effetti della sospensione siano posti nel nulla da una successiva applicazione di amnistia impropria). (Conf mass n 127433; (Conf mass n 116629; (Conf mass n 107875; (Conf mass n 099638).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 151 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)