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Sez. 3, Sentenza n. 14808 del 11/01/2018 Ud. (dep. 04/04/2018) Rv. 272695 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Rifiuti - Inottemperanza all'ordinanza sindacale di rimozione - Reato previsto dagli artt. 192, comma 3, e 255, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006 - Violazione di cui agli artt. 5, comma 1, e 13, comma 2, d.lgs. n. 209 del 2003 - Concorso apparente di norme - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2018-01-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272695-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

Non è configurabile il concorso apparente di norme tra la fattispecie prevista dagli artt. 192, comma 3, e 255, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e quella, sanzionata solo in via amministrativa, disciplinata dagli artt. 5, comma 1, e 13, comma 2, d.lgs. 24 giugno 2003, n. 209, atteso che, mentre la prima punisce la condotta di inosservanza dell'ordinanza sindacale di rimozione e smaltimento di rifiuti (nella specie, un'autovettura in stato di abbandono), la seconda fa riferimento alla violazione dell'obbligo del detentore della vettura destinata alla demolizione di conferire la stessa ad un centro di raccolta e, dunque, ad un fatto del tutto diverso.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/06/2003 num. 209 art. 5 com. 1, Decreto Legisl. 24/06/2003 num. 209 art. 13 com. 2, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 192 com. 3, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 255 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)