Sez. 5 - , Ordinanza n. 26646 del 10/11/2017 (Rv. 646166 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - PLUSVALENZE E MINUSVALENZE | - Poteri dell'Amministrazione finanziaria - Valutazione di congruità di costi e ricavi e rettifica delle dichiarazioni - Valori indicati in libri sociali o contratti - Deducibilità - Sindacabilità del "quantum" - Sussistenza.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - PLUSVALENZE E MINUSVALENZE
Rientra nei poteri dell'Amministrazione finanziaria la valutazione di congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni, con conseguente possibilità di negazione della deducibilità di parte di un costo ritenuto non proporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 56
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)