Sez. 3, Sentenza n. 28219 del 28/01/2016 Cc. (dep. 07/07/2016) Rv. 267256 - 01
SPORT | Misure di prevenzione di fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive - Obbligo di presentazione alle autorità di polizia in coincidenza con lo svolgimento di tali manifestazioni - Ragioni di urgenza - Connesse ai casi di esecuzione del provvedimento questorile prima della convalida - Onere probatorio del ricorrente - Sussistenza.
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In tema di motivazione dell'ordinanza di convalida del provvedimento con cui il Questore, ai sensi dell'art. 6, comma secondo, della legge n. 401 del 1989, imponga l'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive, incombe sul destinatario, che intenda contestare la sussistenza delle ragioni di necessità ed urgenza, l'onere di provare che detto provvedimento ha avuto in concreto esecuzione prima dell'intervento del magistrato, essendo la necessità di motivazione in ordine al requisito dell'urgenza del provvedimento circoscritta al verificarsi di tale sola ipotesi.
Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 all. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)