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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 225 del 1988

Decisione
decisa il 1988-02-11, depositata il 1988-02-25
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:225
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 10478

  • Circolazione stradale
  • Veicolo adattato a menomazioni del titolare
  • Indicazione sulla patente
  • Guida di veicolo diverso
  • Sanzione penale
  • Manifesta inammissibilità della questione.
  • D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 87, comma sesto.
  • Cost., art. 3.
Leggi la massima
Il difetto di motivazione sulla rilevanza e di riferimenti al caso di specie rende manifestamente inammissibile la proposta questione di legittimità costituzionale in via incidentale. (Manifesta inammissibilità della questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. e relativa all'art. 87, comma sesto, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, in quanto "sanziona con la medesima pena sia la violazione meramente formale della indicazione dei veicolo - munito dei necessari adattamenti in relazione alla menomazione - sulla patente di guida, sia la violazione dell'obbligo sostanziale, ben più rilevante, della guida di veicolo privo dei particolari adattamenti"). - da ultimo, O. nn. 359/1987, 404/1987, 410/1987, 414/1987, 459/1987, 514/1987.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 87, sesto comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale), promosso con ordinanza emessa il 16 aprile 1985 dal Pretore di Milano, iscritta al n. 623 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1986; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice relatore Giovanni Conso;
punto 1
Ritenuto che il Pretore di Milano, con ordinanza del 16 aprile 1985, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 87, sesto comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, perché "sanziona con la medesima pena sia la violazione meramente formale della indicazione del veicolo - munito dei necessari adattamenti in relazione alla menomazione - sulla patente di guida, sia la violazione dell'obbligo sostanziale, ben più rilevante, della guida di veicolo privo dei particolari adattamenti"; e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
punto 2
Considerato che l'ordinanza di rimessione, essendo priva di ogni motivazione sulla rilevanza della proposta questione e di ogni riferimento al caso di specie, non si adegua al precetto dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il quale fa obbligo al giudice a quo di esporre nell'ordinanza di rimessione termini e motivi della questione (v., da ultimo, ordinanze nn. 359 del 1987, 404 del 1987, 410 del 1987, 414 del 1987, 459 del 1987, 514 del 1987);
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 87, sesto comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: CONSO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze