Sez. L, Sentenza n. 1921 del 19/03/1986 (Rv. 445184 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE - DELLA PARTE VITTORIOSA NEL GIUDIZIO DI MERITO - DEDUZIONE DI QUESTIONI PREGIUDIZIALI O PRELIMINARI DECISE ANCHE SOLO IMPLICITAMENTE DAL GIUDICE DI APPELLO - NECESSITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE - DELLA PARTE VITTORIOSA NEL GIUDIZIO DI MERITO - DEDUZIONE DI QUESTIONI PREGIUDIZIALI O PRELIMINARI DECISE ANCHE SOLO IMPLICITAMENTE DAL GIUDICE DI APPELLO - NECESSITÀ.*
La parte in concreto vittoriosa nel giudizio di merito, la quale, a seguito di ricorso per Cassazione della controparte soccombente, intenda riproporre questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rientranti nel suo potere dispositivo e decise dal giudice di appello, anche implicitamente, in senso ad essa sfavorevole, deve proporre ricorso incidentale, per evitare che dette questioni, per il formarsi del giudicato su quei singoli punti della sentenza di appello, rimangono precluse in Sede di rinvio, in quanto il principio della non necessità del gravame incidentale al fine del riesame delle questioni suddette opera soltanto allorché esse non siano state esaminate o non siano state decise dal giudice di appello. (V 2841/84, mass n 434882; (Conf 4162/84, mass n 436117).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)