Sez. L, Ordinanza n. 28671 del 07/11/2024 (Rv. 672690-01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO | Decadenza ex art. 47, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 639 del 1970 - Decorrenza - Esaurimento del procedimento amministrativo - Mancata presentazione del ricorso amministrativo - Interpretazione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO
La decadenza prevista dall'art. 47, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 639 del 1970, nel caso in cui non sia stato proposto alcun ricorso amministrativo da parte dell'assicurato (o perché non c'è stato alcun provvedimento dell'INPS in risposta alla sua domanda iniziale, o perché, pur in presenza dell'atto reiettivo dell'INPS, l'assicurato non ha a sua volta presentato un valido ricorso), decorre dallo scadere dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo (300 giorni), computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 com. 2 CORTE COST., DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)