Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 27 del 1960
Massime (3)
Massima n. 1021
- Partecipazioni statali
- Art. 3, terzo comma, legge 22 dicembre 1956 n. 1580: distacco delle aziende a prevalente partecipazione statale delle associazioni degli altri datori di lavoro
- Interpretazione
- Violazione del principio della libertà sindacale
- Insussistenza
- Esclusione di illegittimità costituzionale.
Leggi la massima
Vedi: Sent. 1/1960 C.
Norme impugnate
- art. 3, comma 3, legge 22 dicembre 1956, n. 1589
Parametri
Massima n. 1022
- Partecipazioni statali
- Art. 3. terzo comma, prima parte, legge 22 dicembre 1956 n. 1589: distacco delle aziende a prevalente partecipazione statale dalle associazioni degli altri datori di lavoro
- Questione di legittimità costituzionale già dichiarata infondata con riferimento all'art. 39 Cost.
- Riproposizione con riferimento all'art. 18 Cost.
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
L'art. 18 della Costituzione sancisce il principio generale della libertà di associazione, confermato, per quanto riguarda le organizzazioni sindacali, dall'art, 39. È pertanto manifestamente infondata, in riferimento all'art. 18, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, terzo comma, prima parte, della legge 22 dicembre 1956, n. 1598, già dichiarata infondata dalla Corte in riferimento all'art. 39.
Norme impugnate
- art. 3, comma 3, legge 22 dicembre 1956, n. 1589
Parametri
Massima n. 1023
- Questione di legittimità costituzionale in via incidentale
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Vedi: Ord. 24/1956 D.
Norme impugnate
- art. 3, comma 3, legge 22 dicembre 1956, n. 1589
Parametri
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, terzo comma, prima parte, della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, promosso con ordinanza 25 giugno 1959 del Tribunale di Pisa, emessa nel procedimento civile fra la Unione industriale pisana e la Soc. per az. "Larderello", iscritta al n. 116 del Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 288 del 28 novembre 1959.
punto 1
Ritenuto che nel procedimento civile promosso innanzi la Tribunale di Pisa dall'Unione industriale pisana contro la Soc. per azioni "Larderello", è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, terzo comma, prima parte, della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, in riferimento agli artt. 18 e 39, primo comma, della Costituzione;
che la decisione di tale questione è stata dal Tribunale rimessa a questa Corte con l'ordinanza sopra indicata;
che nel giudizio si sono costituite entrambe le parti ed ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri;
punto 2
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 1 del 21 gennaio 1960, ha già dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 3, terzo comma, prima parte, della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, in riferimento all'art. 39 della Costituzione;
che non vi è motivo di discostarsi dalla precedente decisione) anche esaminando la questione in riferimento all'art. 18 della Costituzione, perché tale articolo sancisce il principio generale della libertà di associazione, confermato, per quanto riguarda le organizzazioni sindacali, dall'art. 39;
punto 3
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata con l'ordinanza sopra indicata ed ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Pisa.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 5 aprile 1960. GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELLI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze