Sez. 5, Sentenza n. 10974 del 14/05/2007 (Rv. 599235 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE | Ritenute d'acconto sugli interessi di conti correnti e di depositi bancari e postali - Obbligo dei sostituti d'imposta - Liquidazione coatta amministrativa dell'impresa destinataria degli interessi - Irrilevanza - Compimento, nella sola fase di chiusura della liquidazione, dell'accertamento di un effettivo debito d'imposta sul reddito d'impresa - Influenza - Esclusione - Conseguenze - Disciplina della ritenuta d'acconto - Modalità concrete della liquidazione dell'imposta - Indipendenza - Violazione degli artt. 3, 53 e 24 Cost. - Insussistenza.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE
In tema di imposte dirette, i sostituti d'imposta indicati nell'art. 26, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, hanno l'obbligo di operare le ritenute d'acconto sugli interessi di conti correnti e di depositi bancari e postali anche quando l'impresa a favore della quale sono corrisposti sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, non rilevando in contrario la circostanza che - per il combinato disposto degli artt. 125 del T.U.I.R. (approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), 18 e 31 del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, e dell'art. 10 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - l'accertamento di un effettivo debito d'imposta sul reddito d'impresa dell'ente possa essere compiuto soltanto nella fase di chiusura della liquidazione, ove risulti un "residuo attivo" imponibile. Ad un tal esito, infatti, dall'imposta che risulterà dovuta si scomputeranno gli acconti prelevati dai sostituti nel corso della procedura e versati all'Erario, mentre insorgerà, invece, il diritto dell'ente medesimo al rimborso totale o parziale di dette somme, nell'opposta ipotesi in cui, in base alle risultanze del conto di gestione e del bilancio finale, non siano dovute imposte sui redditi d'impresa o siano dovute imposte per un ammontare inferiore a quello delle ritenute d'acconto, senza che ciò si ponga in contrasto con il principio di capacità contributiva e il diritto di difesa. Nel caso (ricorrente nella specie) del reddito di capitale delle persone giuridiche tassato in base al bilancio, l'art. 26, quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, nel disporre che la ritenuta è eseguita a titolo di acconto, senza menzionare il modo in cui deve avvenire la liquidazione dell'imposta, regolato da distinte disposizioni, comporta che la disciplina della ritenuta d'acconto non è condizionata dalle concrete modalità della liquidazione dell'imposta: le particolari finalità di ordine pubblicistico della procedura concorsuale, pertanto, non assumono rilievo di fronte ad un siffatto quadro normativo, configurante un meccanismo di conguaglio fra somme versate in acconto e somme dovute in base alla liquidazione finale dell'imposta, da applicarsi senza deroghe a tutti i contribuenti in virtù del principio di eguaglianza tributaria, che risulterebbe invece violato ove si accogliesse la tesi della "momentanea intassabilità" degli interessi corrisposti all'avente diritto.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 10, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 26 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 125, DPR 04/02/1988 num. 42 art. 18, DPR 04/02/1988 num. 42 art. 31, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)