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Sez. L, Sentenza n. 5117 del 21/08/1986 (Rv. 447749 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITÀ - LAVORO DOMENICALE - LEGITTIMITÀ - ATTIVITÀ ELENCATE NEL DECRETO MINISTERIALE EX LEGGE N. 370 DEL 1934 - ATTIVITÀ DI ESAZIONE DEL PEDAGGIO AI CASELLI AUTOSTRADALI - INCLUSIONE - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-08-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447749-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITÀ - LAVORO DOMENICALE - LEGITTIMITÀ - ATTIVITÀ ELENCATE NEL DECRETO MINISTERIALE EX LEGGE N. 370 DEL 1934 - ATTIVITÀ DI ESAZIONE DEL PEDAGGIO AI CASELLI AUTOSTRADALI - INCLUSIONE - CONFIGURABILITÀ.*

La prestazione lavorativa del personale addetto al servizio di esazione del pedaggio autostradale può essere richiesta dal datore di lavoro per la giornata della domenica con riposo compensativo in altra giornata, atteso che l'attività di esazione del pedaggio ai caselli autostradali va compresa nella voce n. 36 della tabella III di cui al d.m. 22 giugno 1935, che - in attuazione della delega prevista dall'art. 5 della legge 22 febbraio 1934 n. 370 - contiene l'elenco delle attività per le quali è legittimo il ricorso al lavoro domenicale con spostamento del riposo settimanale ad altra giornata, rientrando il pedaggio - che non rappresenta il prezzo di un servizio, ma va configurato come una prestazione pecuniaria (ed, in quanto tale, come una tassa) per il godimento di un servizio pubblico - nell'attività di riscossione delle imposte di consumo e delle tasse, di cui alla citata voce n. 36. (V 4124/76, mass n 382782; (V 2043/70, mass n 348135).*

Riferimenti normativi: Legge 22/02/1934 num. 370 art. 5 CORTE COST., DM 22/06/1935

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)