Sez. 1, Sentenza n. 12965 del 22/06/2016 (Rv. 640109 - 01)
CONTRATTI BANCARI - APERTURA DI CREDITO BANCARIO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Interessi usurari - Divieto - Apertura di credito in conto corrente - Clausola di applicazione di un determinato tasso sugli interessi dovuti con fluttuazione tendenzialmente aperta e automatica correzione in caso di superamento del tasso usurario - Nullità.
CONTRATTI BANCARI - APERTURA DI CREDITO BANCARIO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
Il divieto di pattuire interessi usurari, previsto per il mutuo dall'art. 1815, comma 2, c.c., è applicabile a tutti i contratti che prevedono la messa a disposizione di denaro dietro remunerazione, compresa l'apertura di credito in conto corrente, sicché è nulla per contrarietà a norme imperative la clausola, ivi contenuta, che preveda l'applicazione di un tasso sugli interessi con fluttuazione tendenzialmente aperta con la correzione dell'automatica riduzione in caso di superamento del cd. tasso soglia usurario, ossia mediante la sola astratta affermazione del diritto alla restituzione del supero in capo al correntista.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1344, Cod. Civ. art. 1374, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 1815 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1842, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Pen. art. 644, Legge 07/03/1996 num. 108 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)