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Sez. 1, Sentenza n. 9845 del 15/06/2012 (Rv. 623196 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - SCIOGLIMENTO - IN GENERE | Corrispettivo per il mancato godimento della quota di pertinenza del bene immobile fruttifero - Decorrenza - Data di proposizione della domanda di divisione - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623196-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - SCIOGLIMENTO - IN GENERE

In tema di divisione della comunione legale tra coniugi, da effettuarsi secondo i criteri di cui agli art. 192 e 194 cod. civ., la determinazione del periodo per il quale spetta il corrispettivo dovuto con riguardo al mancato godimento della quota di pertinenza del bene immobile fruttifero decorre, ai sensi dell'art. 1148 cod. civ., dalla data di proposizione della domanda di divisione, quale momento d'insorgenza del debito di restituzione ("pro quota") in capo al possessore di buona fede in senso oggettivo e non dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di separazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Civ. art. 192, Cod. Civ. art. 194, Cod. Civ. art. 820, Cod. Civ. art. 821, Cod. Civ. art. 1148

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)