Sez. 3, Sentenza n. 3804 del 22/11/1968 (Rv. 337221 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI - INAMMISSIBILITA.*
In Sede di legittimita non puo essere preso in considerazione il documento nuovo, non prodotto nei precedenti gradi del processo, che non riguardi ne la nullita della sentenza impugnata ne l'ammissibilita del ricorso. (V. 2697-66, massima n.325140).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)