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Sez. 1, Ordinanza n. 14574 del 12/10/2002 (Rv. 557871 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - PROCEDIMENTO | Ricusazione di un componente del collegio giudicante - Decisione - Collegio competente - Art. 53 cod. proc. civ. - Omessa previsione di collegio appartenente a sezione diversa da quella del giudice ricusato - Questione di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 3 Cost. in relazione all'art. 40 cod. proc. pen. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2002-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557871-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - PROCEDIMENTO

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, primo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui attribuisce al collegio la competenza a decidere sulla ricusazione quando sia ricusato uno dei componenti del tribunale o della corte (nella specie, corte di cassazione) senza prescrivere, a differenza della corrispondente norma del codice di procedura penale (art. 40), che quel collegio sia composto da giudici appartenenti a sezione diversa da quella del giudice ricusato, atteso che la norma impugnata è conforme al principio di terzietà e imparzialità del giudice (art. 111 Cost.), prescrivendo che del collegio non faccia parte il giudice ricusato (come si evince dalla previsione della sua audizione, contenuta nel secondo comma), mentre rientra nella insindacabile discrezionalità del legislatore ordinario l'apprezzamento delle diverse esigenze del giudizio civile e di quello penale, che inducono a differenziate discipline dei rispettivi provvedimenti incidentali di ricusazione, anche in ordine alla determinazione dell'organo collegiale competente, senza che per ciò risulti vulnerato il principio di eguaglianza e di ragionevolezza espresso nell'art. 3 Cost..

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)