Sez. 5, Sentenza n. 7557 del 23/03/1999 Ud. (dep. 11/06/1999) Rv. 213782 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - IN GENERE | Contro declaratoria di inammissibilità dell'appello perché tardivo - Questione diretta ad aggredire la predetta declaratoria di tardività - Ammissibilità - Altre questioni - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - IN GENERE
Una volta dichiarata la inammissibilità dell'appello tardivo, non sono proponibili, mediante ricorso per Cassazione, questioni diverse da quelle dirette ad aggredire la predetta pronuncia relativa alla ritenuta intempestività del gravame. Invero, la causa originaria di inammissibilità preclude l'esame anche delle nullità (pur se assolute e rilevabili di ufficio) che risultano definitivamente "coperte" dal provvedimento del primo giudice, in virtù dell'autorità del giudicato in ordine alle questioni dedotte ed a quelle deducibili.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 177, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 585 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)