Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 402 del 1989
Massime (1)
Massima n. 13519
- Previdenza e assistenza sociale
- Pensioni di riversibilità della gestione speciale commercianti
- Integrazione
- Esclusione in caso di cumulo con pensione diretta di invalidità o di vecchiaia della medesima gestione
- Manifesta inammissibilità della questione.
- Legge 22 luglio 1966 n. 613, art. 19, comma secondo.
- Cost., art. 3.
Leggi la massima
Vanno dichiarate manifestamente inammissibile - in quanto hanno ad oggetto norme già dichiarate costituzionalmente illegittime - le questioni di costituzionalità concernenti il divieto di integrazione al minimo della pensione di riversibilità a carico della gestione speciale commercianti nei casi in cui il trattamento complessivo del pensionato superi detto minimo per effetto di cumulo con pensione diretta di invalidità o di vecchiaia a carico della medesima gestione. (Qestioni concernenti l'art. 19, comma secondo, L. 22 luglio 1966 n. 613, in riferimento all'art. 3 Cost.) - S. nn. 179 e 250/1989.
Norme impugnate
- art. 19, comma 2, legge 22 luglio 1966, n. 613
Parametri
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari e coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 17 dicembre 1988 dal Pretore di Siena nel procedimento civile vertente tra Fanciulli Gino e l'I.N.P.S. iscritta al n. 56 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1989;
2) ordinanza emessa il 17 dicembre 1988 dal Pretore di Siena nel procedimento civile vertente tra Meacci Clara e l'I.N.P.S., iscritta al n. 57 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice relatore Francesco Greco;
punto 1
Ritenuto che il Pretore di Siena, con ordinanza emessa il 17 dicembre 1988 (R.O. n. 56 del 1989), nel procedimento tra Fanciulli Gino e l'I.N.P.S., diretto ad ottenere la integrazione del trattamento minimo della pensione di riversibilità, siccome titolare di una pensione di riversibilità e di una pensione di vecchiaia, entrambe a carico della gestione commercianti, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, nelle parti in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità a carico della Gestione speciale commercianti per chi sia titolare anche di pensione diretta di vecchiaia erogata dalla medesima gestione, qualora, per effetto del cumulo delle prestazioni, il pensionato fruisca di un trattamento complessivo superiore al minimo garantito;
che, a parere del giudice remittente, sarebbe violato l'art. 3 della Costituzione, in quanto si verifica disparità di trattamento nei confronti di coloro che percepiscono una pensione diretta e contemporaneamente una pensione di riversibilità e per i quali è ammessa la integrazione al minimo;
che lo stesso Pretore di Siena, con ordinanza di pari data (R.O. n. 57 del 1989), ha sollevato questione di legittimità costituzionale della stessa norma nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità a carico della Gestione speciale commercianti per chi sia titolare di pensione diretta di invalidità erogata dalla medesima gestione, qualora, per effetto del cumulo, il pensionato fruisca di un trattamento complessivo superiore al minimo garantito, in riferimento sempre all'art. 3 della Costituzione, fra la disparità di trattamento che si verifica nei confronti di coloro che percepiscono una pensione diretta e contemporaneamente una pensione di riversibilità;
punto 2
Considerato che i due giudizi siccome prospettano questioni connesse vanno riuniti e decisi con lo stesso provvedimento;
che la norma denunciata è stata già dichiarata, da questa Corte, costituzionalmente illegittima nelle parti censurate, rispettivamente con sentenza n. 179 del 1989 e n. 250 del 1989;
che, pertanto, siccome la norma è stata già espunta dall'ordinamento giuridico le questioni sollevate sono manifestamente inammissibili e va emessa declaratoria in tal senso;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari e coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevate dal Pretore di Siena con le ordinanze in epigrafe, perché già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenze nn. 179 e 250 del 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 13 luglio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze