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Sez. U - , Ordinanza n. 40548 del 17/12/2021 (Rv. 663121 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Art. 7, n. 2, del reg. UE n. 1215/2012 - Domanda di accertamento di un illecito extracontrattuale per divulgazione tramite internet di notizia lesiva - Giurisdizione - Individuazione.
Stato
decisa il 2021-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663121-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

In caso di domanda che abbia per oggetto un illecito extracontrattuale fondato su asserite condotte diffamatore diffuse tramite internet, in applicazione del criterio di individuazione fissato dall'art. 7, n. 2, del Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, a mente del quale una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro, in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire, sussiste la giurisdizione del giudice italiano qualora le pubblicazioni potenzialmente lesive siano risultate comunque accessibili e reperibili anche in Italia, senza che rilevi la lingua usata per le comunicazioni, incidendo sul criterio di collegamento solo il luogo di diffusione e non quello di pubblicazione.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 7 lett. 2, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)