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Sez. 2, Sentenza n. 2988 del 12/03/1993 (Rv. 481374 - 01)

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Contributi e spese condominiali - Spese di manutenzione (ripartizione) - Soffitti, solai, volte, lastrici solari | Contribuzione per un terzo delle spese di rifacimento del lastrico solare - Spettanza - Condizioni.
Stato
decisa il 1993-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481374-01

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Contributi e spese condominiali - Spese di manutenzione (ripartizione) - Soffitti, solai, volte, lastrici solari

La norma dell'art. 1126 cod. civ., prevedendo testualmente che la contribuzione per un terzo delle spese di rifacimento del lastrico solare deve far carico ai condomini "che ne hanno l'uso esclusivo" anziché a quelli che ne "fanno" uso esclusivo, attribuisce all'espressione "uso esclusivo" il significato di mera potenzialità o facoltà dell'uso, quale che sia il concreto modo, anche di semplice inerzia, del suo estrinsecarsi, confermandosi dal tenore della stessa norma, come dalla sua ratio, la volontà del legislatore di prescindere da una effettiva utilizzazione del bene ed il riferimento alla "utilitas" ricavabile all'infuori od in più di quella insita nella generale funzione di copertura sui cui soli fruitori non far gravare le relative spese.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1126

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)