Sez. 3, Sentenza n. 3361 del 06/07/1978 (Rv. 392803 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E CAUSE INSCINDIBILI - IN GENERE - INCIDENTALI - TARDIVE - GIUDIZIO DI RISARCIMENTO DEL DANNO PER FATTO ILLECITO - CHIAMATA IN CAUSA DI UN TERZO IUSSU IUDICIS - LITISCONSORZIO PROCESSUALE - GRAVAME PRINCIPALE DEL TERZO AVVERSO LA SENTENZA DICHIARATIVA DELLA SUA ESCLUSIVA RESPONSABILITA - APPELLO INCIDENTALE TARDIVO DEL DANNEGGIATO CONTRO L'ORIGINARIO CONVENUTO - AMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E CAUSE INSCINDIBILI - IN GENERE - INCIDENTALI - TARDIVE - GIUDIZIO DI RISARCIMENTO DEL DANNO PER FATTO ILLECITO - CHIAMATA IN CAUSA DI UN TERZO IUSSU IUDICIS - LITISCONSORZIO PROCESSUALE - GRAVAME PRINCIPALE DEL TERZO AVVERSO LA SENTENZA DICHIARATIVA DELLA SUA ESCLUSIVA RESPONSABILITA - APPELLO INCIDENTALE TARDIVO DEL DANNEGGIATO CONTRO L'ORIGINARIO CONVENUTO - AMMISSIBILITA.*
Nel giudizio di risarcimento del danno per fatto illecito, la chiamata in causa di un terzo iussu iudicis, al fine della identificazione del responsabile dell'illecito medesimo, instaura un litisconsorzio di natura processuale fra l'attore, l'originario convenuto ed il predetto terzo. Pertanto, il gravame principale proposto da quest'ultimo, avverso la sentenza di primo grado che ne affermi l'esclusiva responsabilita, consente al danneggiato di proporre appello incidentale tardivo contro l'originario convenuto, a norma dell'art 334 cod proc civ, per conseguire una pronuncia di condanna anche nei suoi confronti, non solo vertendosi in ipotesi di cause inscindibili, in fase d'impugnazione, ai sensi dell'art 331 cod proc civ, ma anche originandosi l'interesse all'impugnazione del danneggiato contro una parte diversa dall'impugnante principale soltanto dal gravame di quest'ultimo.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 334
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)