Sez. 2, Sentenza n. 10137 del 28/01/1977 Ud. (dep. 08/09/1977) Rv. 136622 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE - CERTIFICATI MEDICI - VALUTAZIONE DELL'IMPEDIMENTO DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA - LIMITI.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE - CERTIFICATI MEDICI - VALUTAZIONE DELL'IMPEDIMENTO DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA - LIMITI.*
Il fatto che l'art 497, terzo comma, cod proc pen riserva al giudice di merito la libera valutazione dell'impedimento dell'imputato a comparire all'udienza, non autorizza a ritenere che lo stesso giudice possa risolvere la questione a suo arbitrio, essendo obbligato ad esprimere il proprio convincimento con motivazione non solo adeguata, ma anche corretta sotto il profilo logico-giuridico, onde, in caso di impugnativa, ne sia possibile il controllo sotto il profilo della legittimita. (nella specie, era stato disatteso un certificato medico relativo a 'dolore articolarè, derivante da 'esito di gonilite di natura tubercolarè, che obbligava il paziente a 'rimanere a lettò. La suprema Corte ha ritenuto non motivata l'ordinanza di rigetto dello impedimento e nulla la dichiarazione di contumacia).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 497 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)