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Sez. 2, Sentenza n. 2513 del 18/10/1967 (Rv. 329839 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - RIASSUNZIONE - CITAZIONE - NOTIFICAZIONE - VIZIATA - ORDINE DI RINNOVAZIONE - NECESSITA - RINNOVO DELLA NOTIFICA DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE PER LA RIASSUNZIONE DINANZI AL GIUDICE DI RINVIO - SANATORIA.*
Stato
decisa il 1967-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/329839-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - RIASSUNZIONE - CITAZIONE - NOTIFICAZIONE - VIZIATA - ORDINE DI RINNOVAZIONE - NECESSITA - RINNOVO DELLA NOTIFICA DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE PER LA RIASSUNZIONE DINANZI AL GIUDICE DI RINVIO - SANATORIA.*

In applicazione dell'art. 291 cod.proc.civ., nel caso di mancata Costituzione dell'intimato, il giudice di rinvio non puo dichiarare la Estinzione del processo quando la notificazione dell'atto di riassunzione sia affetto da vizi, (nella specie, notificazione eseguita al domicilio eletto anziche personalmente alla parte non costituitasi nel giudizio) ma deve ordinare la rinnovazione della notificazione, che, se, ritualmente eseguita nel termine perentorio all'uopo fissato, vale ad impedire ogni decadenza e sana, quindi, anche se avvenuta dopo la scadenza del termine per la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio, ogni vizio della prima notificazione. (Cfr. N. 1973-65 285-64 342-60 4021-57).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 393

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)