Sez. 1, Sentenza n. 59 del 15/01/1969 (Rv. 337892 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - INSUFFICIENTE - OMESSA - IN GENERE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - NOZIONE - VALUTAZIONI DIFFORMI DALLE PARTI - INSUSSISTENZA DEL DIFETTO.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - INSUFFICIENTE - OMESSA - IN GENERE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - NOZIONE - VALUTAZIONI DIFFORMI DALLE PARTI - INSUSSISTENZA DEL DIFETTO.*
Il difetto di motivazione (nel quale deve necessariamente tradursi anche il travisamento dei fatti di causa perche questo possa costituire motivo di ricorso per Cassazione) sussiste quando sia stata omessa del tutto o sia insufficiente la motivazione su un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio, che, se fosse stato esaminato, avrebbe portato ad una pronunzia diversa da quella adottata. Il predetto vizio non sussiste, invece, quando il giudice abbia, con coerente esposizione delle ragioni e delle fonti del proprio convincimento, discusso in modo adeguato i punti essenziali della contestazione, traendone conseguenze difformi da quelle pretese dalle parti. (V 2937-68, massima 335704 2802-68, massima 335449 2667-67, massima n 330088).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)