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Sez. 3, Sentenza n. 17394 del 09/04/2015 Ud. (dep. 27/04/2015) Rv. 263358 - 01

REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - SFRUTTAMENTO | Prestazione sessuale - Eseguita via "web - Chat" con il richiedente - Reato di sfruttamento della prostituzione - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-04-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263358-01

REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - SFRUTTAMENTO

Integra il reato di sfruttamento della prostituzione la condotta di chi recluta persone e consente l'effettuazione di prestazioni sessuali a pagamento in videoconferenza via "web-chat", in modo da consentire al fruitore delle stesse di interagire in via diretta ed immediata con chi esegue la prestazione, con la possibilità di richiedere il compimento di determinati atti sessuali. (In motivazione, la Corte ha ribadito che l'attività di prostituzione può consistere anche nel compimento di atti sessuali di qualsiasi natura eseguiti su se stesso in presenza di colui che, pagando un compenso, ha richiesto una determinata prestazione senza che avvenga alcun contatto fisico fra le parti).

Riferimenti normativi: Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)