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Sez. 1, Sentenza n. 6245 del 23/06/1998 (Rv. 516712 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE | Chiamata in garanzia impropria - Poteri del chiamato - Contestazione dell'obbligazione del chiamato verso l'attore - Conseguenze - Impugnazione del rapporto principale da parte dell'attore o del chiamante - Integrazione del contraddittorio nei confronti del chiamato - Necessità.
Stato
decisa il 1998-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516712-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE

Quando il convenuto in garanzia impropria estende le sue contestazioni al rapporto principale e questo è investito dall'impugnazione dell'attore o del chiamante, il chiamato è il soggetto processuale nei cui confronti deve essere proposta l'impugnazione, con la conseguenza che in difetto deve essere ordinata l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 106

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)