diritto.io

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'agricoltura in L'Aquila

Testo in vigore al

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;
Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;
Decreta:

Art. 1

1. A decorrere dal 1 ottobre 1960 e' istituita in L'Aquila una scuola avente finalita' ed ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per l'agricoltura.

Art. 2

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attivita' di ordine esecutivo nei vari settori dell'agricoltura.

Esso e' costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1. Scuola professionale per l'agricoltura generica, con sezioni per:

  1. 1) esperto coltivatore montano e forestale (n. 2 sezioni).

2. Scuola professionale per la meccanica agraria, con sezioni per:

  1. 1) meccanico agrario (n. 2 sezioni).

3. Scuola professionale per la fruttiviticoltura, con sezioni per:

  1. 1) frutticoltore;

  2. 2) viticoltore.

Art. 3

1. Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

  1. a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

  2. b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

  3. c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

  4. d) corsi preparatori.

Art. 4

1. Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 5 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

2. I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5

1. Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalita' di attuazione.

2. Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilita' di bilancio dell'Istituto.

3. Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potra' provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6

1. Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

2. I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7

1. L'Istituto puo' avere scuole coordinate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unita' tecnicodidattica.

2. Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8

1. L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attivita' lavorative.

Art. 9

1. Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica e cultura generale; materie professionali; religione; educazione fisica.

Art. 10

1. Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati della scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di eta'.

2. In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali e' subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

3. Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere a), b) e c) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per la istruzione tecnica.

Art. 11

1. Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

2. Al termine dei corsi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.