((Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia.))
Testo in vigore al
Art. 5
1. L'indennizzo relativo ai beni trasferiti e' stabilito dal commissario del Governo competente per territorio, sentita la provincia, in relazione al valore di stima determinato dall'ufficio tecnico erariale applicando i seguenti criteri di valutazione:
a) per gli impianti esistenti all'atto del trasferimento delle imprese elettriche all'Enel, facendo riferimento all'importo determinato in favore delle imprese, decurtato dell'importo relativo al deprezzamento nel periodo successivo al trasferimento, da commisurarsi ai coefficienti di ammortamento previsti dal decreto ministeriale 29 ottobre 1974, gruppo XVII,...;
b) per gli impianti e le opere di ammodernamento poste in essere dall'Enel, facendo riferimento al costo di realizzazione degli impianti ed opere, decurtato dell'importo relativo al deprezzamento da commisurarsi ai coefficienti di ammortamento previsti dal decreto ministeriale 29 ottobre 1974, gruppo XVII, ....
2. L'ammontare dell'indennizzo spettante alle imprese diverse dall'Enel viene stabilito secondo i principi ed i criteri direttivi di cui all'art. 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Salvo diverso accordo tra, le parti, l'indennizzo di cui al primo comma e' corrisposto in dieci anni, in venti semestralita' uguali, a decorrere dal secondo semestre successivo alla data del decreto di trasferimento del presidente della giunta provinciale territorialmente competente . Sulle somme dovute a titolo di indennizzo e' corrisposto l'interesse del 7,50% in ragione di anno.1
4. A seguito della presentazione di formale richiesta di trasferimento da parte degli enti locali di cui all'articolo 1, resa esecutiva ai sensi dell'articolo 2, o degli enti e delle societa' di cui all'articolo 10, gli impianti di cui agli articoli precedenti sono trasferiti nel termine di novanta giorni. Il Commissario del Governo a seguito del trasferimento dara' inizio alla procedura volta alla determinazione dell'indennizzo secondo le modalita' di cui ai commi precedenti.
Art. 6
1. In tutti i casi in cui le imprese di cui all'articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, non possano proseguire o comunque cessino la loro attivita', gli impianti di produzione e di distribuzione e, a richiesta, i beni ad essi relativi, sono trasferiti con decreto del presidente della provincia all'esercente del servizio di distribuzione, operante nel medesimo ambito territoriale, ove si tratti del soggetto di cui all'articolo 10 o di un'azienda speciale o di una societa' di enti locali.
2. L'indennizzo relativo ai beni trasferiti e' stabilito dal commissario del Governo, sentita la provincia, secondo i criteri di cui all'articolo 5, primo comma, lettera b)
3. Il personale dipendente dall'impresa ed in servizio alla data del decreto di cui al primo comma, e' mantenuto in servizio ed inquadrato nell'organico del personale del beneficiario del trasferimento.
Art. 7
1. L'azione dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria nei confronti del provvedimento di liquidazione di cui ai precedenti articoli 5 e 6 deve essere esercitata entro sessanta giorni dalla comunicazione agli interessati.
Art. 8
1. Nell'ambito della potesta' di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, i compiti dei consorzi dei comuni previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, possono essere attribuiti con legge provinciale alle comunita' montane o agli altri enti di diritto pubblico previsti nello stesso articolo, qualora esprima il consenso la maggioranza dei comuni consorziati.
2. I consorzi di cui al primo comma o gli enti che li sostituiscono possono cedere alle province il diritto alla fornitura di energia elettrica ai sensi dell'art. 3 della legge citata verso il pagamento di un corrispettivo equivalente al sovracanone stabilito dall'art. 1 della citata legge n. 959, e successive modificazioni ed integrazioni. Le province dispongono dell'energia cosi' acquisita ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.
Art. 9
1. Per quanto concerne il territorio delle province autonome riguardo lo sviluppo della rete di trasmissione nazionale, si applica quanto disposto dall'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
Art. 10
1. Le province ... costituiscono enti strumentali, dotati di personalita' giuridica e di autonomia imprenditoriale ovvero societa' a prevalente capitale pubblico, provinciale o locale, con i seguenti compiti:
a) esercizio delle attivita' elettriche di cui all'articolo 1 ...;
b) controllo tecnico delle aziende di distribuzione per quanto riguarda l'attuazione delle deliberazioni di cui alla precedente lettera a) ed in ordine all'osservanza delle norme tecniche vigenti;
c) costruzione e gestione delle linee di interconnessione ad alta tensione comprese le relative sottostazioni di trasformazione per la consegna alle aziende distributrici al fine di assicurare l'interscambio nel territorio provinciale, nonche' acquisizione dall'Enel delle linee aventi la stessa funzione ... , estendendosi per tale acquisizione il disposto dei precedenti articoli 4, 5 e 7;
d) assistenza tecnica ed amministrativa e servizi comuni a favore delle aziende distributrici;
e) altri compiti attribuiti dalle province.
2. Con la costituzione dell'azienda provinciale di cui al primo comma e' trasferito all'azienda stessa un contingente del personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso gli uffici delle rispettive sedi di zona dell'Enel, nonche' all'azienda provinciale di Trento un contingente del personale in servizio presso il distretto Enel di Trento salvo intesa tra le due province in ordine al passaggio di parte di questo personale all'azienda provinciale di Bolzano; i suddetti contingenti sono determinati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato previa intesa tra l'Enel e la provincia interessata.
Art. 11
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 11 NOVEMBRE 1999, N.463
Art. 12
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 NOVEMBRE 1999, N.463
Art. 13
1. Nella prima applicazione del presente decreto ed in attesa della costituzione delle aziende da parte degli enti locali di cui all'art. 1, allo scopo di assicurare la continuita' del servizio attraverso il passaggio unitario e contestuale degli impianti di distribuzione dell'Enel e del relativo personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto nei territori delle province interessate, le aziende provinciali di cui all'art. 10 possono provvedere transitoriamente per conto dei suddetti enti locali al servizio di distribuzione nelle aree attualmente servite dall'Enel assumendo il relativo personale.
2. Nella fase di cui al primo comma, al verificarsi della condizione prevista dal primo comma del precedente art. 6, la distribuzione e' assunta dall'azienda provinciale competente.
3. Ove le aziende provinciali esercitino la facolta' di cui al primo comma o ricorrano le condizioni previste dal secondo comma, le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 si applicano nei confronti della provincia interessata.
4. Qualora ricorra l'ipotesi di cui al primo comma, i rapporti conseguenti al successivo passaggio, secondo il piano provinciale di cui al precedente art. 2, degli impianti e del personale agli enti locali sono regolati in base ad intese tra la provincia interessata e gli enti locali medesimi.
Art. 14
1. Salvo quanto previsto dagli articoli 10 e 13, il personale dell'Enel addetto al servizio di distribuzione e' trasferito, secondo il piano provinciale di cui all'art. 2, all'azienda provinciale c/o alle aziende municipalizzate degli enti locali. Il trasferimento del personale dovra' comunque essere completato con il trasferimento degli impianti.
2. Al fine del trasferimento del personale dell'Enel all'azienda provinciale ed agli enti locali ai sensi del presente decreto, restano ferme le entita' numeriche del personale addetto alla distribuzione in servizio alla data del 31 dicembre 1976.
3. Resta fermo per il personale trasferito, che il rapporto di lavoro sara' regolato dalle norme di diritto privato e sulla base contrattuale collettiva ed individuale prevista per i lavoratori dipendenti dalle aziende municipalizzate. Il personale dipendente dall'Enel in servizio alla data di trasferimento all'azienda provinciale o alle aziende degli enti locali e' mantenuto in servizio e conserva il trattamento giuridico, economico e previdenziale anche individuale in atto.
4. I dipendenti trasferiti alle aziende di cui agli articoli 1 e 10, gia' iscritti al fondo di previdenza per i dipendenti dall'Enel e dalle aziende elettriche private nonche' quelli gia' iscritti all'I.N.P.D.A.I., hanno facolta' di optare, entro i sei mesi dalla data del trasferimento, a pena di decadenza, per la conservazione dell'iscrizione alle gestioni previdenziali anzidette.
Art. 15
1. Non si applicano nel territorio delle province di Trento e di Bolzano le disposizioni di legge incompatibili con quanto disposto dal presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 26 marzo 1977
LEONE
ANDREOTTI - ANSELMI - DONAT-CATTIN - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 maggio 1977
Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 9