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Sez. 1, Sentenza n. 23379 del 16/12/2004 (Rv. 578281 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - PENSIONE DELL'OBBLIGATO - DIRITTI DELL'EX CONIUGE SUPERSTITE | Concorso con il coniuge superstite - Criteri di determinazione - Durata del matrimonio - Natura non esclusiva del criterio - Importo dell'assegno di divorzio goduto dall'ex coniuge - Rilevanza - Ragioni e fondamento (cfr. Corte cost., sent. n. 419 del 1999).
Stato
decisa il 2004-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578281-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - PENSIONE DELL'OBBLIGATO - DIRITTI DELL'EX CONIUGE SUPERSTITE

In ragione del carattere solidaristico della pensione di reversibilità, e tenuto conto della sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale n. 419 del 1999, nella ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite aventi entrambi i requisiti per la relativa pensione, il criterio, espressamente previsto dall'art. 9 della legge n. 898 del 1970 (nel testo sostituito dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987), della durata legale dei rispettivi matrimoni riveste una valenza centrale, ma non comporta automatismi di sorta, dovendo il giudice del merito tener conto di ulteriori elementi, correlati alle finalità che presiedono al detto trattamento, e, tra questi, in primo luogo, dell'ammontare dell'assegno goduto dal coniuge divorziato prima del decesso dell'ex coniuge.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)