Sez. 1, Sentenza n. 216 del 17/01/1977 (Rv. 383734 - 01)
VENDITA - PATTO DI RISCATTO - ESERCIZIO DEL RISCATTO - IN GENERE - DICHIARAZIONE PROVENIENTE DAL FALSUS PROCURATOR - VALIDITA - CONDIZIONI.*
VENDITA - PATTO DI RISCATTO - ESERCIZIO DEL RISCATTO - IN GENERE - DICHIARAZIONE PROVENIENTE DAL FALSUS PROCURATOR - VALIDITA - CONDIZIONI.*
Al fine dell'Esercizio del diritto di riscatto da parte del venditore di beni mobili, ai sensi dell'art 1503 cod civ, e valida ed operante una dichiarazione proveniente dal rappresentante senza poteri del venditore medesimo, ove questi, prima della scadenza del termine per il riscatto, abbia ratificato l'atto posto in essere dal falsus procurator, attraverso un'espressa manifestazione di volonta, ovvero attraverso un comportamento inequivocamente rivolto a farne propri gli effetti. (V 782/73, mass n 363040; (V 1973/51).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1398, Cod. Civ. art. 1399, Cod. Civ. art. 1500, Cod. Civ. art. 1501, Cod. Civ. art. 1503
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)