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Sez. 2, Sentenza n. 11777 del 23/06/1980 Ud. (dep. 08/11/1980) Rv. 146572 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - CONSEGNATARIO DELLE COPIE NOTIFICATA - CONVIVENTE - OMESSA INDICAZIONE DEL RAPPORTO DI TEMPORANEA CONVIVENZA - NULLITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-06-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/146572-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - CONSEGNATARIO DELLE COPIE NOTIFICATA - CONVIVENTE - OMESSA INDICAZIONE DEL RAPPORTO DI TEMPORANEA CONVIVENZA - NULLITA - ESCLUSIONE.*

La omessa indicazione del rapporto di temporanea convivenza nella relata di notifica tra il destinatario dell'atto e il suo materiale prenditore non produce nullita della notifica dello stesso, qualora la situazione non esplicitamente indicata sia desumibile dalla qualifica del soggetto che ha accettato regolarmente l'atto stesso. (nella specie, era stata dedotta la nullita della notifica dello atto di appello del PM, effettuata a mani del direttore dell'opera nomadi, ove l'imputata era assistita e presso cui risiedeva). (V mass nn 145946 e 87814; (contra mass n 139315).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)