Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 96 del 1957
Massime (1)
Massima n. 444
- Sicurezza pubblica
- Libertà personale
- Circolazione e soggiorno (libertà di)
- Limitazioni
- Ammonizione
- Artt. 166 e 174 T.U. leggi di P.S. 18 giugno 1931, n. 773
- Contrasto con gli artt. 13 e 16 Cost.
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza per già dichiarata illegittimità delle norme impugnate. (cost., art. 136, secondo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 26, comma secondo, 29 e 30, comma terzo; norme integrative, art. 9, secondo comma).
Leggi la massima
La norma dichiarata costituzionalmente illegittima cessa di avere efficacia e non può avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte. Pertanto, va dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa a una disposizione di legge che una precedente pronuncia della Corte abbia già riconosciuto illegittima. (Nella specie era stata riproposta - in riferimento agli artt. 13 e 16 Cost. - la questione di legittimità costituzionale degli artt. 166 e 174 T.U. leggi di p.s. 18 giugno 1931, n. 773, riguardanti l'ammonizione). Cfr.: sent. n. 11 del 1956.
Norme impugnate
Parametri
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 166 e 174 del T.U. delle leggi di p. s. approvato con R. D. L. 18 giugno 1931, n. 773, promosso con l'ordinanza 28 giugno 1956 del Tribunale di Enna, emessa nel procedimento penale a carico di Calì Salvatore, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 247 del 29 settembre 1956 ed iscritta al n. 298 del Registro ordinanze 1956.
punto 1
punto 2
Considerato che la Corte, con la propria sentenza 19 giugno 1956, n. 11, e successive pronuncie, ha dichiarato la illegittimità costituzionale delle disposizioni riguardanti l'ammonizione, di cui agli artt. dal 164 al 176 del T.U. delle leggi di p. s.;
che, per effetto di tale sentenza, le indicate disposizioni - e quindi anche quelle degli artt. 166 e 174 - hanno cessato di avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza stessa (art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87).
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale, 24 marzo 1956).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza, per sopraggiunta inefficacia delle norme denunciate, della questione di legittimità costituzionale sollevata ed ordina il rinvio degli atti al Tribunale di Enna. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il giorno 7 giugno 1957. GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze