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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 89 del 1990

Decisione
decisa il 1990-02-20, depositata il 1990-02-26
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:89
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 15034

  • Reato in genere
  • Sanzioni sostitutive
  • Applicabilità ai reati puniti con pena pecuniaria
  • Mancata previsione
  • Questione già decisa
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Questione già dichiarata inammissibile (in quanto implicante valutazioni rimesse alla discrezionalità del legislatore) e successivamente manifestamente inammissibile. - S. nn. 148/1984, 292/1985, 350/1985 e O. nn. 106/1986 e 267/1986.

Norme impugnate

  • art. 77 legge 24 novembre 1981, n. 689
  • art. 57 legge 24 novembre 1981, n. 689
  • art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt.77, 53 e 57 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 5 maggio 1989 dal Pretore di Alba nel procedimento penale a carico di Boschiazzo Giuseppe iscritta al n. 420 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella Camera di Consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice relatore Ettore Gallo;
punto 1
Ritenuto che, con ordinanza 5 maggio 1989, il Pretore di Alba ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 162 e 162- bis del codice penale nonché dell'art. 77 della legge n. 689 del 1981 (Modifiche al sistema penale): e ciò in un procedimento penale per il delitto di cui all'art. 498 del codice penale, nel quale l'imputato aveva chiesto di essere ammesso all'oblazione o almeno a sanzione sostitutiva; che, però, poi nel dispositivo il Pretore non faceva più menzione degli artt. 162 e 162- bis del codice penale, e limitava la questione all'art. 77 della legge indicata, tuttavia estendendola anche agli artt. 53 e 57;
punto 2
Considerato che, sul piano della rilevanza, trattandosi nella specie di delitto punito con la sola pena della multa, la questione non poteva comunque riguardare l'art. 162- bis del codice penale; che, d'altra parte, il Pretore non ha indicato, nemmeno nel dispositivo, i parametri costituzionali cui intende riferire le sollevate questioni; che, peraltro, la Corte, con ordinanza 12 novembre 1987, ha già dichiarato la manifesta infondatezza della questione concernente l'art. 162- bis del codice penale, con motivazioni relative alla discrezionalità del legislatore, razionalmente esercitata in relazione al maggior disvalore tradizionalmente assegnato ai delitti rispetto alle contravvenzioni; che un tale precedente sarebbe, comunque, perfettamente applicabile anche all'art. 162 del codice penale; che, quanto poi alla questione concernente la possibilità di concedere sanzione sostitutiva alla pena pecuniaria, la Corte, in ordine agli stessi motivi indicati dal Pretore, si è più volte ampiamente pronunziata in senso nettamente negativo con le sentenze n.148 del 1984, n. 292 del 1985, n. 350 del 1985 e con le ordinanze numeri 106 e 267 del 1986; che conseguentemente, così come è stato deciso nelle sentenze e nelle ordinanze ora citate, la questione concernente le sanzioni sostitutive alla pena pecuniaria - la sola formalmente sollevata nel dispositivo - dev'essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale; Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 77, 53 e 57 della legge n. 689 del 1981 (Modifiche al sistema penale), sollevata dal Pretore di Alba, senza riferimento a parametro costituzionale, con ordinanza 5 maggio 1989. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: GALLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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