Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 89 del 1990
Massime (1)
Massima n. 15034
- Reato in genere
- Sanzioni sostitutive
- Applicabilità ai reati puniti con pena pecuniaria
- Mancata previsione
- Questione già decisa
- Manifesta inammissibilità.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt.77, 53 e 57 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 5 maggio 1989 dal Pretore di Alba nel procedimento penale a carico di Boschiazzo Giuseppe iscritta al n. 420 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella Camera di Consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice relatore Ettore Gallo;
punto 1
Ritenuto che, con ordinanza 5 maggio 1989, il Pretore di Alba ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 162 e 162- bis del codice penale nonché dell'art. 77 della legge n. 689 del 1981 (Modifiche al sistema penale): e ciò in un procedimento penale per il delitto di cui all'art. 498 del codice penale, nel quale l'imputato aveva chiesto di essere ammesso all'oblazione o almeno a sanzione sostitutiva;
che, però, poi nel dispositivo il Pretore non faceva più menzione degli artt. 162 e 162- bis del codice penale, e limitava la questione all'art. 77 della legge indicata, tuttavia estendendola anche agli artt. 53 e 57;
punto 2
Considerato che, sul piano della rilevanza, trattandosi nella specie di delitto punito con la sola pena della multa, la questione non poteva comunque riguardare l'art. 162- bis del codice penale;
che, d'altra parte, il Pretore non ha indicato, nemmeno nel dispositivo, i parametri costituzionali cui intende riferire le sollevate questioni;
che, peraltro, la Corte, con ordinanza 12 novembre 1987, ha già dichiarato la manifesta infondatezza della questione concernente l'art. 162- bis del codice penale, con motivazioni relative alla discrezionalità del legislatore, razionalmente esercitata in relazione al maggior disvalore tradizionalmente assegnato ai delitti rispetto alle contravvenzioni;
che un tale precedente sarebbe, comunque, perfettamente applicabile anche all'art. 162 del codice penale;
che, quanto poi alla questione concernente la possibilità di concedere sanzione sostitutiva alla pena pecuniaria, la Corte, in ordine agli stessi motivi indicati dal Pretore, si è più volte ampiamente pronunziata in senso nettamente negativo con le sentenze n.148 del 1984, n. 292 del 1985, n. 350 del 1985 e con le ordinanze numeri 106 e 267 del 1986;
che conseguentemente, così come è stato deciso nelle sentenze e nelle ordinanze ora citate, la questione concernente le sanzioni sostitutive alla pena pecuniaria - la sola formalmente sollevata nel dispositivo - dev'essere dichiarata manifestamente inammissibile;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 77, 53 e 57 della legge n. 689 del 1981 (Modifiche al sistema penale), sollevata dal Pretore di Alba, senza riferimento a parametro costituzionale, con ordinanza 5 maggio 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze