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Sez. T, Ordinanza n. 22158 del 28/06/2026 (Rv. 679192-01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Registrazione di scrittura privata non autenticata - Imposta di registro - Competenza dell’Ufficio erariale - Criteri - Individuazione.
Stato
decisa il 2026-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679192-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE

In tema di imposta di registro, la competenza in materia di controllo, accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta di registro sulle scritture private non autenticate è riservata all'ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate presso il quale la registrazione sia stata eseguita per libera scelta dei contribuenti, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, non potendo aver alcun rilievo il domicilio fiscale dei contribuenti, che è stato preso in considerazione soltanto per le imposte dirette dall'art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973.

DPR 26/04/1986 num. 131 art. 9 com. 2, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 31 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)