Sez. L, Sentenza n. 3202 del 02/04/1987 (Rv. 452269 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - PER I CREDITORI - ANTERIORI - PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO - OPERATIVITÀ - ACCERTAMENTO DEI DIRITTI DEI CREDITORI ANTERIORI AL DECRETO DI APERTURA DEL CONCORDATO DOPO LA SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - PER I CREDITORI - ANTERIORI - PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO - OPERATIVITÀ - ACCERTAMENTO DEI DIRITTI DEI CREDITORI ANTERIORI AL DECRETO DI APERTURA DEL CONCORDATO DOPO LA SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
L'art. 184 della legge fallimentare, secondo il quale il concordato preventivo è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla data del decreto di apertura della procedura di concordato, stabilisce esclusivamente il principio della par condicio, nel senso che le modalità della definizione del dissesto mediante il concordato debbono operare opelegis indistintamente ed ugualmente per tutti i creditori anteriori, ma non già nel senso di precludere l'accertamento dei crediti di costoro dopo la sentenza di omologazione del concordato. (V 6061/80, mass n 409838; (V 6083/78, mass n 395908).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 181, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 181, Legge Falliment. art. 184 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 184 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)