diritto.io

Sez. 3 - , Ordinanza n. 16236 del 19/05/2022 (Rv. 665106 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE | Pignoramento di crediti verso terzi ex art. 72 bis d.P.R. n. 602 del 1973 - Opposizioni esecutive - Litisconsorzio necessario tra agente della riscossione, debitore e terzo pignorato - Sussistenza. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA - DISPOSIZIONI APPLICABILI - ESPROPRIAZIONE MOBILIARE - PIGNORAMENTO - PRESSO TERZI - In genere.
Stato
decisa il 2022-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665106-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE

In tema di espropriazione coattiva di crediti a mezzo ruolo, ai sensi dell'art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, nei giudizi di opposizione esecutiva sussiste il litisconsorzio necessario fra l'agente della riscossione, il debitore e il terzo pignorato.

Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 543, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 72 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)