diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 18312 del 30/08/2007 (Rv. 599591 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - IN GENERE | Fallimento di una società di persone - Fallimento in estensione dei singoli soci - Effetti - Principio di automaticità ex art.148 comma terzo legge fall. - Applicazione - Limiti.
Stato
decisa il 2007-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599591-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - IN GENERE

In tema di fallimento in estensione, il principio cosiddetto di automaticità dettato dall'art. 148, comma terzo, della legge fallimentare non esclude che, quando la prelazione non scaturisca dal medesimo rapporto dal quale sorge il credito ma da un rapporto accessorio, come nel caso di pegni o ipoteche costituiti dalla società o dal socio, la stessa venga a gravare su specifici beni, della società o del socio, individuati con il rapporto accessorio costitutivo della garanzia reale, e pertanto possa esser fatta valere nel solo stato passivo del fallimento del titolare del bene gravato.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 148

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)