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Sez. L, Sentenza n. 18618 del 05/08/2013 (Rv. 628379 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | In genere.
Stato
decisa il 2013-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628379-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

Nell'ipotesi in cui un Comune indica una prova pubblica selettiva per l'assunzione straordinaria a tempo determinato per due mesi di un numero limitato di dipendenti, alla scadenza del termine fissato ai contratti di lavoro stipulati con i primi della graduatoria, questi ultimi non hanno diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro, pur nella permanenza della situazione che aveva reso necessarie le originarie assunzioni, ben potendo l'ente procedere alla stipula di nuovi contratti a tempo determinato, per i medesimi posti, ma con coloro che seguono in graduatoria i primi assunti, anche allo scopo di evitare l'esposizione alle sanzioni previste dall'art. 36 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 35, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)