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Sez. 5, Sentenza n. 2121 del 27/11/1984 Ud. (dep. 04/03/1985) Rv. 168128 - 01

REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - DIFESA LEGITTIMA - PROPORZIONE TRA OFFESA E DIFESA - NOZIONE - OFFESO A PAROLE O A GESTI CHE PASSA A VIE DI FATTO - APPLICABILITÀ DELLO ESIMENTE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-11-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168128-01

REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - DIFESA LEGITTIMA - PROPORZIONE TRA OFFESA E DIFESA - NOZIONE - OFFESO A PAROLE O A GESTI CHE PASSA A VIE DI FATTO - APPLICABILITÀ DELLO ESIMENTE - ESCLUSIONE.*

Ai fini dell'applicazione della esimente della legittima difesa, l'estremo della proporzione deve sussistere con riferimento sia ai mezzi che ai beni giuridici. Ne consegue che la proporzione è da escludersi nell'ipotesi di colui che - offeso da parole o da gesti ingiuriosi - reagisce prendendo a pugni l'offensore; infatti, in tal caso, il rapporto di proporzione viene meno sia per l'eccessività del mezzo usato, sia per l'assoluta non equivalenza dei beni in conflitto. (V mass n 136593; (V mass n 136594; (Conf mass n 157036).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 52

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)