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Sez. 1, Sentenza n. 916 del 16/02/1995 Cc. (dep. 03/06/1995) Rv. 201711 - 01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Liberazione anticipata - Valutazione per semestri della partecipazione all'opera di rieducazione da parte del condannato - "Ratio" - Valutazione globale del periodo di detenzione - Esclusione - Limiti - Concessione della diminuzione di pena solo per alcuni dei semestri presi in considerazione - Possibilità.
Stato
decisa il 1995-02-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201711-01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)

In tema di liberazione anticipata, lo stesso tenore testuale dell'art. 54 della legge 26 luglio 1975 n. 354, indica chiaramente la volontà del legislatore di porre l'accento sul semestre come elemento temporale di riferimento per la valutazione del comportamento del condannato ai fini di accertare la sussistenza dei requisiti richiesti, ne consegue perciò che il giudice non deve effettuare una valutazione globale, salvo che non risulti un comportamento così grave da riverberare i suoi effetti negativi anche sui semestri precedenti o successivi e può legittimamente esprimere giudizi diversi per i vari semestri a seconda che il condannato abbia dato prova o no di partecipare all'opera di rieducazione concedendo conseguentemente la corrispondente diminuzione di pena per i periodi indicati dovendosi ritenere implicitamente esclusi quelli non menzionati nel provvedimento.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)