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Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore

Testo in vigore al

Art. 111 Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 24, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227

1. Ai professori ordinari, entro due anni dalla data di collocamento a riposo o di accettazione delle dimissioni, puo' essere conferito il titolo di professore emerito qualora abbiano prestato servizio per almeno venti anni accademici, presso una o piu' universita', nel ruolo di professore di prima fascia e siano in possesso dei requisiti definiti con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Fatti salvi i requisiti definiti con il decreto di cui al comma 1, ai professori ordinari, entro due anni dalla data di collocamento a riposo o di accettazione delle dimissioni, puo' essere conferito il titolo di professore onorario qualora abbiano prestato servizio per almeno quindici anni accademici presso una o piu' universita'.

3. Il titolo di cui ai commi 1 e 2 e' conferito dal Ministro dell'universita' e della ricerca su proposta del rettore, previa deliberazione favorevole del Senato accademico e sentita la struttura dove il professore ha prestato servizio.

4. Ai professori emeriti e ai professori onorari non possono competere prerogative accademiche. L'elenco dei professori emeriti e onorari e' pubblicato nel sito internet istituzionale dell'ateneo.

§ 9. Incarichi e supplenze

Art. 112 Articoli 14, comma 2°, e 35, commi 1°, 2° e 5°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 11, comma ultimo, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 17, comma ultimo, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 4, comma ultimo, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 25, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227

1. Gli incarichi vengono conferiti e le relative modalita' e retribuzioni stabilite con deliberazioni del Consiglio d'amministrazione, prese su proposta delle Facolta' o Scuole competenti approvata dal senato accademico.

2. La relativa spesa e' a carico del bilancio dell'Universita' o Istituto. Rimangono a carico dello Stato gli incarichi affidati nei Regi Istituti superiori agrari e di medicina veterinaria, in corrispondenza dei posti di ruolo vacanti; in tal caso la misura della retribuzione e' quella indicata nell'articolo 116, comma terzo.

3. Gli incarichi possono conferirsi secondo l'ordine seguente:

  1. a) a liberi docenti della materia o di materie affini;

  2. b) a coloro che per opere, lavori, uffici o insegnamenti tenuti siano di riconosciuta competenza nella materia che forma oggetto dell'incarico;

  3. c) a professori di ruolo di altra Facolta' o Scuola.

4. Entro ciascuna delle predette categorie la designazione e' fatta seguendo il criterio della maggiore competenza nella materia che forma oggetto dell'incarico, tenuto conto delle pubblicazioni e di ogni altro titolo.

5. Il professore di ruolo che accetti di tenere un incarico, nella propria o in altra Facolta' o Scuola, senza retribuzione, e' preferito a qualsiasi altro nel conferimento dell'incarico, sempreche' la Facolta' o Scuola ritenga che egli abbia maggiore competenza.

6. Non possono conferirsi incarichi a coloro che abbiano compiuto il 75° anno di eta'.99

7. L'incarico puo' essere revocato in qualsiasi tempo, secondo le norme di cui al comma primo, ove il professore venga meno ai doveri inerenti all'ufficio ricevuto.

Art. 113 Art. 8, commi 2° e 3°, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 - Art. 17, commi 2° e 3°, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 25, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227

1. Ai professori di ruolo delle Universita' e degli Istituti superiori non possono, di regola, essere conferiti incarichi d'insegnamento retribuiti nella propria Facolta' o Scuola. In casi eccezionali l'incarico potra' essere consentito dal Ministro, previo parere del Consiglio superiore dell'educazione nazionale.

2. Ai professori di ruolo possono essere affidati incarichi gratuiti o retribuiti in Istituti fuori della propria sede alle condizioni seguenti:

  1. a) che dalle deliberazioni delle Facolta' o Scuole risulti dimostrato in modo chiaro ed incontrovertibile che non vi e' altro mezzo di provvedere all'insegnamento;

  2. b) che la distanza e i mezzi ordinari di trasporto consentano agevolmente al professore di partire dalla propria sede e farvi ritorno in una stessa giornata;

  3. c) che il capo dell'Istituto al quale il professore appartiene dia il suo nulla osta dopo aver sentito il parere della competente Facolta' o Scuola;

  4. d) che il Ministro dell'educazione nazionale approvi la proposta.

3. Per poter avere un incarico in Istituti non dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale devono osservarsi le condizioni di cui alle lettere b), c), d).

Art. 114 Art. 8, commi 1° e 5°, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 - Art. 25, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227

1. Salvo il disposto dell'art. 38, comma secondo, del presente T. U., a chiunque ricopra un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o di altro pubblico Ente non puo' essere affidato piu' di un incarico d'insegnamento retribuito. Un secondo incarico retribuito potra' essere affidato solo in caso di assoluta necessita'.

2. Quando trattisi d'incarichi d'insegnamento da impartirsi presso Istituti militari nell'interesse della difesa dello Stato, puo', con autorizzazione del Ministro, derogarsi alle disposizioni del presente articolo e degli articoli precedenti.

Art. 115 Art. 18, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 25, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227

1. Per provvedere temporaneamente ad insegnamenti, possono essere comandati presso Universita' o Istituti superiori presidi o professori di ruolo di Regi Istituti medi d'istruzione. Tali comandi sono disposti con decreti del Ministro, su proposta delle Facolta' o Scuole competenti, approvata dal senato accademico ed in ogni caso dal Consiglio d'amministrazione.

2. L'Universita' o Istituto deve corrispondere allo Stato, per tutta la durata del comando, quando trattisi di professori o di presidi con insegnamento, l'ammontare degli emolumenti d'ogni natura di cui essi sono provvisti; quando trattisi di presidi senza insegnamento, l'ammontare della retribuzione corrisposta a chi viene incaricato delle funzioni di preside durante il comando del titolare.

Art. 116 Art. 37, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 4, R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585 - Art. 19, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 8, comma 3°, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 - Art. 25, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227

1. Le norme di cui agli articoli precedenti si applicano anche nel caso che l'incarico d'insegnamento venga conferito quando trattisi di supplire il professore titolare, salvo quanto e' disposto nei commi seguenti.

2. Ove un professore di ruolo sia per legittimo motivo impedito di attendere alle mansioni del suo ufficio per un periodo di tempo, che si presuma non superiore a due mesi, il rettore o direttore provvede alla supplenza su proposta del professore stesso. La relativa spesa e' a carico del bilancio dell'Universita' o Istituto.

3. Quando l'impedimento sia causato da incarichi speciali conferiti dal Governo, i quali durino per un periodo di tempo superiore ad un mese, la spesa della supplenza stessa e' a carico del bilancio dello Stato. Al supplente spetta, per il periodo di tempo durante il quale presta effettivo servizio, una retribuzione in ragione di L. 6000 annue, qualora non abbia altro ufficio retribuito, e di L. 4000 annue in caso diverso. Le anzidette retribuzioni sono soggette alla riduzione del 12%, ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

4. In nessun caso e' corrisposta indennita' caro-viveri.

5. Alla supplenza, di cui al comma precedente, puo' provvedersi anche con il comando di un professore di altro ordine di scuole. In questo caso l'Universita' o l'Istituto non sono tenuti a corrispondere gli emolumenti di cui al comma ultimo dell'articolo precedente.

6. Ai professori di ruolo non possono di regola essere conferite supplenze retribuite nella propria Facolta' o Scuola. In casi eccezionali, la supplenza potra' essere consentita dal Ministro.

Capo II. Autorita' accademiche

Art. 6 Articoli 7 e 83 R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - articoli 3, 4, comma 1° e 5 R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 - Articoli 7 e 10, comma 1°, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 9, R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1977 - Art. 1, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Art. 1, R. decreto-legge 5 gennaio 1933, n. 29

1. Il governo delle Universita' e degli Istituti superiori appartiene alle seguenti autorita':

  1. 1° rettore delle Universita' e direttore degli Istituti superiori; Corpo accademico

  2. 2° senato accademico;

  3. 3° Consiglio di amministrazione;

  4. 4° presidi delle Facolta' e delle Scuole;

  5. 5° Consigli delle Facolta' e delle Scuole.

2. Agli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali e' preposto un direttore o un rettore.

3. Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Universita' o dell'Istituto; alle altre autorita', ciascuna nell'ambito della propria competenza, le attribuzioni di ordine scientifico, didattico e disciplinare.

4. Tutte le attribuzioni esercitate dal senato accademico sono deferite al Consiglio della Facolta' nelle Universita' o negli Istituti costituiti da una sola Facolta'.

5. Le autorita' accademiche uscenti di carica conservano, nelle more per la conferma o per la sostituzione, le rispettive mansioni per gli atti inerenti al normale funzionamento delle Universita' o Istituti.

Art. 7 Art. 8, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 6, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 - Art. 8, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 1, R. decreto 22 novembre 1925, n. 2028 - Art. 9, R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105 - Art. 5, decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176

1. I rettori e i direttori sono nominati dal Re tra i professori ordinari appartenenti rispettivamente all'Universita' o Istituto.

2. Durano in ufficio un biennio accademico e possono essere confermati.

3. L'annessa tabella C determina le indennita' di carica spettanti ai rettori e ai direttori; tali indennita' non sono valutabili agli effetti della pensione.

4. Quando il Ministro ritenga opportuno di non addivenire momentaneamente alla nomina del rettore o direttore, puo' designare, con suo decreto, un prorettore o prodirettore, scegliendolo, sia tra i professori di ruolo appartenenti rispettivamente all'Universita' o all'Istituto, sia tra quelli di altra Universita' o Istituto della stessa sede. Il prorettore o prodirettore dura in ufficio un anno accademico e puo' essere confermato. Egli ha diritto all'indennita' spettante al rettore o al direttore.

Art. 8 Art. 2, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 - Art. 5, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176

1. I rettori e i direttori, previo consenso del Ministro, possono delegare le proprie funzioni attinenti alla vigilanza sui servizi amministrativi e contabili dell'Universita' o dell'Istituto a un professore scelto fra i professori di ruolo dell'Universita' o dell'Istituto medesimo, e possono designare al Ministro un professore di loro scelta per supplirli nei casi di loro impedimento od assenza.

2. Ai professori stessi puo' essere corrisposta, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, una retribuzione annua sul bilancio dell'Universita' o dell'Istituto, non superiore a L. 2000, da ridursi del 12 per cento ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Art. 9 Art. 3, R. decreto-legge 27 dicembre 1925, n. 2382 - Art. 4, R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 181 - Art. 2, R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119 - Legge 8 giugno 1933, n. 629

1. Il senato accademico e' composto:

  1. a) del rettore o direttore che lo presiede;

  2. b) dei presidi delle Facolta' e delle Scuole che costituiscono l'Universita' o Istituto, sempreche' le lauree e i diplomi conferiti al termine dei rispettivi corsi siano titoli di ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale.

2. Alle adunanze del senato accademico partecipa, con voto consultivo, il direttore amministrativo, il quale esercita le funzioni di segretario del senato stesso.

Art. 10 Art. 3, R. decreto-legge 10 novembre 1924, n. 2235 - Art. 1, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 - Art. 3, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Legge 8 giugno 1933, n. 629

1. Il Consiglio di amministrazione, per le Universita' e gli Istituti di cui alla tabella A, e' composto:

  1. a) del rettore o direttore che lo presiede;

  2. b) di due membri designati collegialmente dai presidi delle Facolta' e delle Scuole che costituiscono l'Universita' o l'Istituto tra i professori di ruolo che appartengono all'Universita' o Istituto medesimo. Per le Universita' e gl'Istituti superiori, formati di una sola Facolta', i due membri sono designati dal rettore o direttore tra i professori appartenenti all'Universita' o Istituto stesso;

  3. c) di due rappresentanti del Governo: uno e' l'intendente di finanza della Provincia, l'altro e' scelto dal Ministro fra persone di riconosciuta competenza amministrativa e che non rivestano uffici presso le Universita' e gli Istituti superiori. L'intendente di finanza ha l'obbligo d'intervenire personalmente alle adunanze del Consiglio. In caso di vacanza dell'ufficio interverra' il vice-intendente;

  4. d) del direttore amministrativo.

2. Oltre ai componenti di cui al comma precedente fa parte del Consiglio d'amministrazione del R. Istituto superiore di architettura di Roma altro rappresentante del Governo, scelto dal Ministro tra funzionari addetti ai servizi delle antichita' e delle belle arti, di grado non inferiore al sesto.

3. Gli Enti e i privati, che concorrano al mantenimento delle Universita' o degli Istituti superiori con contributo annuo non inferiore a un decimo del contributo corrisposto dallo Stato; hanno diritto di designare collegialmente propri rappresentanti in seno al Consiglio. Per ogni tre contribuenti e' designato un rappresentante.

4. Se i contribuenti sono meno di tre, essi possono egualmente designare un rappresentante.

5. Il numero dei membri indicati nella lettera b) e' aumentato di tanti componenti quanti vengono a superare nella categoria di cui al comma precedente il numero di tre.

6. I membri indicati nella lettera b) e quello scelto dal Ministro durano in ufficio un biennio, e possono essere confermati.

7. Quest'ultimo, ove senza giustificati motivi non intervenga a tre adunanze consecutive, decade dall'ufficio e viene sostituito.

8. Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono esercitate dal direttore amministrativo.

9. Il Consiglio d'amministrazione e' costituito con decreto del Ministro.

Art. 11 Art. 82, lettera b

2. Per le Universita' e gli Istituti di cui alla tabella B le norme relative alla composizione e rinnovazione del Consiglio d'amministrazione sono contenute nelle convenzioni per il mantenimento delle Universita' e Istituti. In ogni caso, salvo quanto dispongono i due commi successivi, il Consiglio e' presieduto dal rettore o direttore e ne fanno parte due rappresentanti almeno del Governo (tra i quali l'intendente di finanza della Provincia) e il direttore amministrativo.
Per gl'Istituti superiori di scienze economiche e commerciali il rettore o direttore e' membro di diritto; il presidente del Consiglio e' nominato con decreto Reale su proposta del Ministro dell'educazione nazionale, tra persone, anche estranee all'Istituto, che siano componenti del Consiglio; resta in ufficio un biennio accademico e puo' essere confermato.
Per gl'Istituti superiori di architettura fra i rappresentanti del Governo, oltre l'intendente di finanza della Provincia, dev'essere compreso un funzionario scelto dal Ministro tra quelli addetti ai servizi delle antichita' e belle arti, di grado non inferiore al sesto.
Il Consiglio d'amministrazione e' costituito con decreto del Ministro.

Art. 12 Art. 71, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 48, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172

1. Il presidente del Consiglio d'amministrazione , scelto fra i componenti in possesso di requisiti non inferiori a quelli di cui all'articolo 19, comma 6, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha la rappresentanza legale dell'Universita' o Istituto superiore, da' esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e prende i provvedimenti d'urgenza riferendone al Consiglio per la ratifica nella prima successiva adunanza, vigila sul funzionamento dell'economato, della cassa e degli uffici per quanto concerne i servizi amministrativi e contabili.

Art. 13 Art. 73, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 50, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172

1. Il Consiglio d'amministrazione puo' esser sciolto con decreto Reale per gravi motivi o quando, richiamato dal Ministro all'osservanza di obblighi derivanti da disposizioni di carattere legislativo o regolamentare, persista a violarli.

2. In caso di scioglimento, il governo amministrativo e' affidato ad un commissario straordinario, le cui indennita' sono poste a carico del bilancio dell'Universita' o Istituto superiore.

Art. 14 Art. 1, commi 1° e 2°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227

1. I presidi sono nominati dal Ministro, fra i professori di ruolo delle rispettive Facolta' o Scuole, su una terna proposta, dal rettore o direttore. Essi durano in ufficio un biennio accademico e possono essere confermati.

2. Nelle Universita' o Istituti composti di una sola Facolta' il rettore o direttore esercita anche le funzioni di preside della Facolta' stessa.

Art. 15 Art. 12, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 10, comma 2°, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 3, R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119

1. Il Consiglio della Facolta' o della Scuola si compone del preside che lo presiede, e di regola, di tutti i professori di ruolo appartenenti alla Facolta' o Scuola.

2. Alle adunanze concernenti determinati oggetti possono essere chiamati anche i professori di ruolo che vi abbiano insegnamenti ufficiali, appartenenti ad altra Facolta' o Scuola, Universita' o Istituto, nonche' i professori incaricati e due rappresentanti dei liberi docenti.

3. Il Consiglio della Facolta' di farmacia si compone, di regola, del preside che lo presiede, dei professori di ruolo delle materie appartenenti esclusivamente alla Facolta' e dei professori di ruolo di materie comuni alla Facolta' di farmacia e ad altre Facolta', anche se, per l'insegnamento di tali materie nella Facolta' di farmacia, sia ad essi conferito uno speciale incarico.

4. Il professore di ruolo di chimica farmaceutica potra' essere aggregato alla Facolta' di scienze, quando cio' sia previsto nello statuto della Universita' interessata.

Art. 16 Art. 24, comma 1°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102

1. I Consigli delle Facolta' e delle Scuole, oltre le attribuzioni demandate loro dal regolamento, hanno altresi' il compito di raccogliere i programmi dei corsi che i professori ufficiali e i liberi docenti si propongono di svolgere, di esaminarli e coordinarli fra loro, introdurvi le opportune modificazioni ed elaborare cosi' un piano organico di corsi che pienamente risponda alle finalita' scientifiche e professionali delle Facolta' o Scuole.

§ 1. Norme generali

Art. 117 Art. 38, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 10, comma 1°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 7, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176

1. Presso le Universita' e gli Istituiti superiori, oltre ai corsi a titolo ufficiale, possono impartirsi corsi a titolo privato. Possono tenere tali corsi:

  1. a) i professori di ruolo, nelle Facolta' e Scuole cui appartengono, sulle materie di cui sono titolari o su materie affini;

  2. b) coloro che sono cessati dall'ufficio di professore di ruolo, tranne i casi in cui cio' sia avvenuto per cause disciplinari o per effetto degli articoli 78, comma sesto, e 110, comma ultimo, sulle materie gia' da loro professate o su materie affini;

  3. c) coloro che hanno conseguito l'abilitazione alla libera docenza.

2. Nessuno puo' ripetere a titolo privato il corso che svolge a titolo ufficiale.

3. I corsi a titolo privato per gli studenti, che vi si inscrivono, hanno valore legale uguale a quello dei corrispondenti corsi a titolo ufficiale, secondo norme che sono stabilite dallo statuto di ogni Universita' o Istituto superiore.

§ 2. Abilitazione

Art. 118 Art. 39, comma 1°, R. decreto 30 Settembre 1923, n. 2102 - Art. 10, comma 1°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 7, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 32, commi 1° e 3°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227

1. Per conseguire l'abilitazione alla libera docenza in una determinata materia il candidato deve:

  1. a) possedere una laurea o un diploma ottenuti presso un Istituto d'istruzione superiore. In casi particolari, dei quali e' giudice la Commissione di cui all'articolo seguente, puo' essere ammesso al giudizio per il conseguimento della libera docenza chi sia sprovvisto di laurea o diploma o li abbia conseguiti in Istituti stranieri;13

  2. b) fornire con titoli, integrati da una conferenza sui titoli stessi, da prove didattiche ed eventualmente da prova sperimentali, la dimostrazione del suo valore scientifico e della sua attitudine didattica rispetto alla materia che si propone d'insegnare. La Commissione ha facolta' di dispensare dalle prove didattiche e sperimentali quei candidati la cui attitudine giudicasse gia' indubbiamente accertata.

2. L'abilitazione e' conferita con decreto del Ministro per la durata di cinque anni. Puo' con decreto Ministeriale essere definitivamente confermata su deliberazione della Facolta' o, Scuola, che deve accertare e giudicare l'operosita' scientifica e didattica del libero docente durante il quinquennio.

3. Il termine di cinque anni, di cui al precedente comma, puo' essere prorogato nel caso di mancato esercizio per legittimo impedimento, secondo norme che sono stabilite nel regolamento generale universitario.

Art. 119 Art. 40, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 12, R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585 - Art. 26, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 10, comma 1°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 7, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176

1. Il giudizio di merito sui candidati e' dato da una Commissione unica per ciascuna materia, nominata dal Ministro su designazione del Consiglio superiore dell'educazione nazionale e composta di tre professori o cultori della materia o di materia affine.

2. Oltre ai tre commissari effettivi, il Consiglio superiore designa due commissari supplenti che sono chiamati, secondo l'ordine della designazione, a sostituire coloro che per giustificati motivi non possono partecipare alle adunanze della Commissione.

3. Se le conclusioni della Commissione favorevoli alla concessione dell'abilitazione siano prese a semplice maggioranza, il Ministro rimette gli atti al Consiglio superiore per il giudizio definitivo.

4. Contro il giudizio pronunziato dalle Commissioni o dal Consiglio superiore non e' ammesso ricorso nel merito.

5. I membri delle Commissioni durano in ufficio un biennio e non possono essere rinominati se non sia trascorso un altro biennio.

6. Le Commissioni si riuniscono una volta all'anno in Roma nel periodo che e' stabilito con ordinanza ministeriale. Per le spese di funzionamento di dette Commissioni, i candidati sono tenuti a versare un contributo nella misura e secondo le modalita' che saranno stabilite nel regolamento generale universitario.

Art. 120 Art. 25, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Articoli 7 e 8, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176

1. La libera docenza puo' essere concessa per qualsiasi disciplina, anche se non vi corrisponda un insegnamento ufficiale nell'ordinamento didattico delle Universita' e degli Istituti superiori.

2. In tal caso il Consiglio superiore dell'educazione nazionale, prima di proporre la Commissione giudicatrice, delibera se, per l'importanza e l'autonomia scientifica della materia in cui e' chiesta la libera docenza, si possa iniziare la procedura sulla domanda presentata.