Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 115 del 1996
Massime (1)
Massima n. 22366
- Reati militari
- Processo
- Divieto di costituzione di parte civile
- Dedotta violazione degli artt. 3 e 24 Cost.
- Principi vigenti nel processo penale comune
- Possibilità riconosciuta al danneggiato dal reato comune di agire immediatamente in sede penale o in sede civile
- Possibilità riconosciuta al danneggiato dal reato comune di partecipare all'accertamento dei fatti in sede penale
- Ingiustificata disparità di trattamento del danneggiato da reato militare
- Norma dichiarata costituzionalmente illegittima
- Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, avente ad oggetto una norma dichiarata costituzionalmente illegittima. - V. S. n. 60/1996. red.: F. Mangano
Norme impugnate
- art. 270, comma 1, c.p.m.p.
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 270, primo comma, del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 4 ottobre 1995 dal giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale militare di Roma nel procedimento penale a carico di Locci Alessandro, iscritta al n. 915 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1996 il giudice relatore Mauro Ferri;
punto 1
Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale militare di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 270, primo comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui non ammette la costituzione di parte civile nel processo penale militare;
punto 2
Considerato che con sentenza n. 60 del 1996 questa Corte ha già esaminato questione identica dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 270 del codice penale militare di pace;
che pertanto la questione va dichiarata manifestamente inammissibile;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 270, primo comma, del codice penale militare di pace, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale militare di Roma con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 marzo 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Ferri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 12 aprile 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze