DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 10 settembre 1984 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole (84/450/CEE)
Testo in vigore al
Questo elemento non esiste alla data scelta.
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,
vista la proposta della Commissione1,
visto il parere del Parlamento europeo2,
visto il parere del Comitato economico e sociale3,
considerando che esistono grandi disparità delle disposizioni legislative vigenti negli Stati membri della Comunità economica europea in materia di pubblicità ingannevole; che la pubblicità si estende oltre i confini dei singoli Stati membri e che quindi ha un'incidenza diretta sull'instaurazione e sul funzionamento del mercato comune;
considerando che la pubblicità ingannevole può condurre ad una distorsione di concorrenza all'interno del mercato comune;
considerando che la pubblicità, indipendentemente dal fatto che essa porti o no alla conclusione di un contratto, influisce sulla situazione economica dei consumatori;
considerando che la pubblicità ingannevole può indurre il consumatore a prendere, quando acquisisce beni o si avvale di servizi, decisioni pregiudizievoli e che la disparità delle disposizioni nazionali è in molti casi all'origine non solo di una insufficiente tutela del consumatore ma ostacola anche la realizzazione di campagne pubblicitarie oltre i confini e quindi incide sulla libera circolazione di merci e servizi;
considerando che il secondo programma della Comunità economica europea per una politica di protezione e d'informazione del consumatore4 prevede l'adozione di misure atte a proteggere il consumatore dalla pubblicità ingannevole e sleale;
considerando che è nell'interesse del pubblico in generale, dei consumatori e di quanti svolgono, in regime di concorrenza, un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale nell'area del mercato comune armonizzare, in un primo tempo, le disposizioni nazionali in materia di tutela dalla pubblicità ingannevole e, in una seconda fase, prevedere una normativa in merito alla pubblicità sleale, nonché - se necessario - alla pubblicità comparativa, in base a proposte appropriate presentate dalla Commissione;
considerando che per conseguire tale obiettivo occorre fissare dei criteri minimi oggettivi in base ai quali si possa giudicare se una determinata forma di pubblicità è ingannevole;
considerando che le disposizioni legislative che gli Stati membri saranno chiamati ad emanare contro la pubblicità ingannevole dovranno essere idonee ed efficaci;
considerando che le persone o le organizzazioni che in base alla legislazione nazionale si considerano aventi un diritto o interesse legittimo nel caso di specie devono avere la possibilità di agire contro la pubblicità ingannevole davanti ad un tribunale o ad un'autorità amministrativa avente la competenza di giudicare in merito ai ricorsi oppure di promuovere un'adeguata azione giudiziaria;
considerando che spetterebbe a ciascuno Stato membro decidere se autorizzare il tribunale o l'organo amministrativo ad esigere che si ricorra in via preliminare ad altri mezzi previsti per risolvere le controversie;
considerando che i tribunali o gli organi amministrativi devono avere il potere di ordinare ed ottenere la cessazione della pubblicità ingannevole;
considerando che in certi casi può essere opportuno vietare la pubblicità ingannevole anche prima che essa sia stata portata a conoscenza del pubblico; che tuttavia ciò non implica assolutamente che gli Stati membri siano tenuti ad istituire una regolamentazione che preveda un sistematico controllo preliminare della pubblicità;
considerando che occorrerebbe disporre procedimenti di urgenza i quali permettano di prendere provvedimenti con effetto provvisorio o definitivo;
considerando che, al fine di impedire che la pubblicità ingannevole continui a produrre effetti, può risultare opportuno ordinare la pubblicazione di decisioni pronunciate da tribunali od organi amministrativi e la pubblicazione di una dichiarazione rettificativa;
considerando che gli organi amministrativi devono essere imparziali ed in determinate circostanze l'esercizio dei loro poteri deve poter formare oggetto di ricorso giurisdizionale;
considerando che i controlli volontari esercitati da organismi autonomi per eliminare la pubblicità ingannevole possono evitare azioni giudiziarie o ricorsi amministrativi e devono quindi essere incoraggiati;
considerando che l'operatore pubblicitario dovrebbe essere in grado di provare adeguatamente l'esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella sua pubblicità ed in determinati casi il tribunale o l'organo amministrativo gli può chiedere di fornire tale prova;
considerando che la presente direttiva non deve opporsi al mantenimento o all'adozione da parte degli Stati membri di disposizioni che abbiano lo scopo di garantire una più ampia tutela dei consumatori, delle persone che esercitano un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, nonché del pubblico in generale,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Fatto a Bruxelles, addì 10 settembre 1984. Per il Consiglio Il Presidente P. O'TOOLE