Sez. 1, Sentenza n. 1699 del 29/05/1985 Cc. (dep. 22/06/1985) Rv. 169872 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - GRAVITÀ DEL REATO - CONDIZIONE OSTATIVA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - CONCESSIONE DEL BENEFICIO - VALUTAZIONE DELLA PERSONALITÀ DEL REO - COMPORTAMENTO DEL CONDANNATO DURANTE L'ESPIAZIONE DELLA PENA - INSUFFICIENZA - RAVVEDIMENTO EFFETTIVO - NOZIONE - INTERESSAMENTO PER LA VITTIMA - NECESSITÀ.*
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - GRAVITÀ DEL REATO - CONDIZIONE OSTATIVA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - CONCESSIONE DEL BENEFICIO - VALUTAZIONE DELLA PERSONALITÀ DEL REO - COMPORTAMENTO DEL CONDANNATO DURANTE L'ESPIAZIONE DELLA PENA - INSUFFICIENZA - RAVVEDIMENTO EFFETTIVO - NOZIONE - INTERESSAMENTO PER LA VITTIMA - NECESSITÀ.*
In tema di liberazione condizionale, la gravità del reato non è ostativa alla concessione della stessa, ove ne ricorrano i presupposti di legge. Tuttavia, il titolo e la gravità del reato costituiscono pur sempre il punto di partenza per la valutazione della personalità del condannato, al fine di accertarne il sicuro ravvedimento, imponendo una valutazione tanto più rigorosa e penetrante del comportamento tenuto dal condannato durante l'espiazione della pena, quanto più vasto sia stato l'allarme sociale destato dal delitto commesso. Ne consegue che ai fini della concessione del beneficio non può la valutazione, di cui sopra, esaurirsi nel considerare la buona condotta disciplinare, l'attività lavorativa e la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione, ma richiede un esame particolarmente attento ed approfondito dell'effettivo ravvedimento del condannato che deve esprimersi in una condanna totale del proprio passato criminoso, quale giudizio meditato e sofferto scaturente da un profondo e sincero pentimento, dimostrando anche attraverso l'effettiva partecipazione dell'interessato a lenire le conseguenze materiali e morali della propria condotta nei confronti delle vittime. (V mass n 165176, sulla prima parte; (V mass n 156829).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 176 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)