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Sez. 1, Sentenza n. 5527 del 12/11/1985 (Rv. 442729 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - IN GENERE - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - DELIBAZIONE DI SENTENZA DICHIARATIVA DELLA NULLITÀ DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO - RAGIONE OSTATIVA DERIVANTE DALLA MANCATA ASSISTENZA DELLA PARTE ALLE OPERAZIONI PERITALI PER DIFETTO DI COMUNICAZIONI DELLA RELATIVA DATA - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1985-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442729-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - IN GENERE - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - DELIBAZIONE DI SENTENZA DICHIARATIVA DELLA NULLITÀ DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO - RAGIONE OSTATIVA DERIVANTE DALLA MANCATA ASSISTENZA DELLA PARTE ALLE OPERAZIONI PERITALI PER DIFETTO DI COMUNICAZIONI DELLA RELATIVA DATA - INSUSSISTENZA.*

Al fine della delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario, non può essere invocata come ragione ostativa la circostanza che la parte non sia stata in grado di assistere ad operazioni peritali disposte dal giudice ecclesiastico, per mancata comunicazione della data del compimento delle operazioni stesse, tenuto conto che l'ordinamento canonico, pur non contemplando tale comunicazione, prevista invece dall'ordinamento statale, fissa adeguate garanzie e tutele in Sede di nomina dei periti, ed assicura poi ampia facoltà di contestazione e critica della consulenza tecnica; che lo stesso ordinamento statale fa derivare da quell'omissione una nullità meramente relativa (che l'interessato deve eccepire nella prima udienza successiva); e che, pertanto, l'indicata diversità del rito canonico non può di per sè implicare una lesione del diritto di difesa, in quegli elementi ed aspetti essenziali la cui violazione soltanto è di ostacolo a detta delibazione (artt. 1 della legge n. 810 del 1929 e 17 della legge n. 847 del 1929, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 1982). (V 2357/84, mass n 434393).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 194, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 90, Legge 27/05/1929 num. 810 art. 1 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)