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Sez. L, Sentenza n. 18555 del 20/08/2009 (Rv. 610322 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE | Opposizione ad ordinanza ingiunzione per sanzioni amministrative - Giudizio svoltosi erroneamente secondo le regole del rito del lavoro - Contemporanea proposizione dell'appello e del ricorso per cassazione - Inammissibilità dell'appello - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-08-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610322-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE

In tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, emessa per l'irrogazione di sanzioni amministrative, ove la parte abbia proposto contemporaneamente, appello e ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunziata all'esito del giudizio, svoltosi erroneamente non alla stregua della legge n.689 del 1981, bensì secondo le regole del rito del lavoro, la sentenza d'appello, a causa dell'inammissibilità dell'impugnazione, va cassata senza rinvio, non sussistendo l'esigenza di tutela dell'affidamento della parte che, confidando sull'apparenza processuale, abbia errato nella scelta dell'ordinario mezzo di impugnazione. (Principio affermato in relazione all'art. 23, comma diciannovesimo, della legge n. 689 del 1991, nel testo applicabile, "ratione temporis", anteriormente all'abrogazione disposta con l'art. 26 del d.lgs. n. 40 del 2006).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 com. 19 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 35 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)