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Che approva l'annesso testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato

Testo in vigore al

Testo unico

TESTO UNICO delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari.

Art. 1 Art. 1, legge 24 dicembre 1908, n. 797

1. I sistemi di procedura coattiva, attualmente in vigore nelle diverse regioni del Regno, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, del Fondo per il culto, del Fondo di religione e beneficenza di Roma, degli Economati generali e dei sub-economati dei benefici vacanti (sia per le entrate economali, sia per quelle degli enti ecclesiastici dipendenti, quando essi si trovino effettivamente e direttamente amministrati dagli Economati e sub-economati predetti), della Provincie, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza sono abrogati e sostituiti dalle disposizioni della presente legge, le quali sono applicabili anche ai proventi del Demanio pubblico e dei pubblici servizi esercitati dallo Stato e dagli enti sopra menzionati.

Art. 2 Art. 2, legge 24 dicembre 1908, n. 797

1. Il procedimento di coazione comincia con la ingiunzione, la quale consiste nell'ordine, emesso dal competente ufficio dell'ente creditore, di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la soma dovuta.

2. La ingiunzione e' vidimata e resa esecutoria dal pretore nella cui giurisdizione risiede l'ufficio che la emette, qualunque sia la somma dovuta; ed e' notificata, nella forma delle citazioni, da un ufficiale giudiziario addetto alla pretura o da un usciere addetto all'Ufficio di conciliazione.

3. L'ufficiale giudiziario o l'usciere dell'Ufficio di conciliazione devo restituire all'Ufficio emittente l'originale ingiunzione, munita del certificato di eseguita notificazione.

4. Per la intimazione ai debitori d'ignoto domicilio, residenza o dimora, o residenti all'estero, sono applicabili le norme stabilite dalla procedura civile per le citazioni.

5. Per la effettuata notificazione e' corrisposta all'ufficiale giudiziario o all'usciere del conciliatore la meta' dei diritti spettanti, giusta la tariffa vigente, agli ufficiali giudiziari delle preture.

Art. 4 Art. 4, legge 24 dicembre 1908, n. 797

1. Respinto, in tutto od in parte, il ricorso o l'opposizione dall'autorita' adita e riattivato, qualora ne fosse stata disposta la sospensione, il procedimento coattivo, oppure proseguito, in mancanza del ricorso o dell'opposizione anzidetti o dell'inibitoria da parte dell'autorita' suindicata, il procedimento medesimo, esso non potra', per qualsiasi motivo, ed anche quando sia pendente giudizio di appello, essere sospeso se non in seguito a pagamento della somma dovuta, salvo il caso di provvedimento di sospensione che fosse dato dalla autorita' adita per l'appello.

2. Tale pagamento dovra' comprovarsi con la quietanza staccata dai prescritti bollettari.

Art. 5 Art. 33, legge T. U. 29 giugno 1902, n. 281, e 5 della legge 24 dicembre 1908, n. 797

1. Trascorso inutilmente il termine di giorni trenta, fissato dall'art. 2 per i debitori morosi, o respinto il ricorso o l'opposizione nei casi in cui fosse stata ordinata la sospensione del procedimento coattivo a tenore degli articoli 3 e 4, l'ente creditore procede, per mezzo di un ufficiale giudiziario addetto alla pretura o di un usciere dell'ufficio di conciliazione, al pignoramento dei beni mobili del debitore, eccettuati quei mobili che per legge non possono essere pignorati.

Art. 6 Art. 34, legge T. U. 29 giugno 1902, n. 281

1. L'atto di pignoramento, redatto dall'ufficiale giudiziario o dall'usciere, in presenza di due testimoni, contiene la designazione dell'ente che procede all'esecuzione, il nome e cognome del debitore e dei testimoni, il titolo e l'ammontare del debito, la qualita', la quantita' e il valore approssimativo degli oggetti oppignorati, il nome e cognome del depositario, e la intimazione al debitore che trascorso il termine stabilito dall'art. 10 si procedera' alla vendita degli oggetti oppignorati al pubblico incanto.

2. Quando si proceda sui frutti naturali pendenti, l'atto di oppignoramento deve indicare la qualita' e la natura dei frutti oppignorati, due almeno dei confini dell'appezzamento in cui i frutti si trovano, e l'estensione approssimativa del medesimo.

3. L'atto di pignoramento sara' sottoscritto dall'ufficiale giudiziario o dall'usciere e dal depositario.

4. Copia dell'atto si consegna al debitore, se presente, o alla persona che lo rappresenta sul luogo; in mancanza dell'uno o dell'altra, la copia si rimette al domicilio del debitore, e se il domicilio non e' nel Comune la copia si rimette, per conto del debitore, al sindaco.1

Art. 7 Art. 35, legge T. U. 29 giugno 1902, n. 281

1. Dell'avvenuto pignoramento giudiziario o l'usciere da' notizia immediata al sindaco trasmettendogli copia dell'atto. Appie' dell'atto di pignoramento sara' iscritta la nomina di uno stimatore fatta dal sindaco.

2. Gli ufficiali giudiziari ed uscieri che contravvengono al disposto di quest'articolo sono puniti, sopra denunzia del sindaco, con multa di L. 20 a favore del Comune, e, in caso di recidiva, con la destituzione.

Art. 8 Art. 36, legge T. U. 29 giugno 1902, n. 281

1. L'ente creditore non puo' prendere in custodia gli oggetti oppignorati. Per la custodia dei medesimi si costituisce depositario lo stesso debitore od una terza persona, a scelta dell'ente creditore, e non trovandosi chi assuma l'incarico, si nomina dal sindaco un depositario d'ufficio sopra istanza dell'ente creditore.

Art. 9 Art. 37, legge T. U. 29 giugno 1902, n. 281

1. Salvo la omissione del precetto, nulla e' innovato alla procedura ordinaria quanto al pignoramento dei beni mobili presso terzi e all'assegnazione di crediti in pagamento. L'ente creditore pero' puo' valersi dell'ufficiale giudiziario o dell'usciere di cui all'art. 2 per tutti gli atti della procedura esecutiva, compresa la notificazione della sentenza.

2. Il pignoramento dei fitti e delle pigioni dovuti al debitore si fara' dall'ufficiale giudiziario o dall'usciere mediante la consegna all'affittuario od inquilino di un atto contenente l'ordine di pagare all'ente creditore, invece che al locatore, il fitto o la pigione scaduta o da scadere, sino alla concorrenza delle somme dovute all'ente medesimo.

Art. 10 Art. 38, legge T. U. 29 giugno 1902 n. 281

1. Scorsi dieci giorni dal pignoramento di cui all'art. 6, senza che sia soddisfatto il debito, l'ente creditore procede alla vendita degli oggetti oppignorati al pubblico incanto, che si apre sul prezzo di stima.

2. L'incanto si notifica al pubblico a cura dell'ente creditore, con avviso da affiggersi, per mezzo dell'ufficiale giudiziario o dell'usciere, di cui all'art. 2, alla porta esterna della casa del Comune cinque giorni prima del giorno fissato per la vendita.

3. L'avviso indica il giorno, l'ora, il luogo e gli oggetti da vendersi.

4. Quando si tratti di oggetti per i quali vi sia pericolo di deperimento od occorra una dispendiosa conservazione, l'ente creditore previa autorizzazione del pretore, o del giudice conciliatore nei Comuni che non sono sede di pretura, puo' abbreviare i termini suddetti ed anche procedere alla vendita nello stesso giorno nel quale segue il pignoramento, purche' vi sia l'intervallo di non meno di due ore dalla pubblicazione dell'avviso relativo.

Art. 11 Art. 39, legge T. U. 29 giugno 1902, n. 281

1. Il segretario comunale, o un suo delegato, assiste all'incanto e stende il relativo atto che contiene il nome e cognome di ciascun acquirente, il prezzo di vendita di ogni oggetto e la firma del segretario o del suo delegato e del banditore.

2. Per tale ufficio il segretario comunale e' retribuito con le norme e nella misura che saranno stabilite nel regolamento.

3. La vendita degli oggetti e la relativa consegna si fa al migliore offerente sul prezzo di stima e dietro il pagamento del prezzo offerto.

4. Quando l'incanto vada deserto in tutto o in parte, o le offerte sieno inferiori alla stima, si procedera' a nuovo incanto nel primo giorno seguente non festivo, nel quale gli oggetti oppignorati sono venduti al miglior offerente, ancorche' l'offerta sia inferiori alla stima.

5. Per procedere al secondo incanto basta la dichiarazione che ne e' fatta al pubblico dal banditore, d'ordine dell'ufficiale incaricato della vendita.

6. L'incaricato della riscossione non puo' mai rendersi deliberatario.

7. Gli oggetti d'oro o d'argento non possono vendersi per somma minore del valore intrinseco determinato dalla stima; quelli rimasti invenduti si ritengono dall'ente creditore come danaro per il solo valore intrinseco.

Art. 12 Art. 40, legge T. U. 29 giugno 1902, n. 281

1. Seguita la vendita dei mobili, gli atti originali della vendita e la somma ricavata si depositano entro tre giorni presso il cancelliere della pretura.

2. La distribuzione del prezzo tra l'ente creditore e i creditori opponenti si fa a norma del capo VIII, titolo II, libro II del Codice di procedura civile.

3. Pero' il pretore ordina immediatamente il pagamento all'ente creditore di quanto gli spetta, ogni qualvolta non vi sieno creditori privilegiati prevalenti o di egual grado che abbiano fatto opposizione, o quando il prezzo ricavato basti a soddisfare tutti i creditori.