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Sez. 4, Sentenza n. 1419 del 05/05/1969 Ud. (dep. 30/08/1969) Rv. 112769 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - NELLE COSTRUZIONI - ART 10 DPR 7 GENNAIO 1956, N 164 - OBBLIGO DI CINTURE DI SICUREZZA IN DETERMINATI LAVORI - SIGNIFICATO DELLA LOCUZIONÈ NEI LAVORI ANALOGHÌ.*
Stato
decisa il 1969-05-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/112769-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - NELLE COSTRUZIONI - ART 10 DPR 7 GENNAIO 1956, N 164 - OBBLIGO DI CINTURE DI SICUREZZA IN DETERMINATI LAVORI - SIGNIFICATO DELLA LOCUZIONÈ NEI LAVORI ANALOGHÌ.*

Il significato del termine 'analoghì (nel testo dell'art 10 d P R 7 gennaio 1956, n 164, che prescrive l'Obbligo di cinture di sicurezza nei lavori presso gronde o cornicioni, ecc, e 'nei lavori analoghi che comunque espongano a rischi di caduta dall'alto o entro cavità) va inteso nel senso che l'elemento comune, esprimente l'analogia dei lavori comportanti l'Obbligo suddetto, deve essere il 'rischiò specifico su indicato. In altri termini la rassomiglianza tra i lavori specificati dalla norma e quelli 'analoghì non dipende tanto dalla natura della prestazione eseguita, quanto dalla posizione assunta dal lavoratore durante l'esecuzione del lavoro, posizione che comporti il rischio particolare (di caduta dall'alto o entro cavita). (V 109423, 108311, anno 1968).*

Riferimenti normativi: Legge 07/01/1956 num. 164 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)