Sez. 1, Sentenza n. 2772 del 24/03/1999 (Rv. 524490 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - COLLEGIO SINDACALE - DOVERI - IN GENERE | Dovere di controllo e vigilanza - Portata - Limitazione al controllo dell'operato degli amministratori - Esclusione - Estensione a tutta l'attività sociale - Configurabilità - Segnalazione di tutte le situazioni che esigono la riduzione del capitale sociale - Necessità.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - COLLEGIO SINDACALE - DOVERI - IN GENERE
Il dovere di vigilanza e di controllo imposto ai sindaci delle società per azioni ex art. 2403 cod. civ. non è circoscritto all'operato degli amministratori, ma si estende a tutta l'attività sociale, con funzione di tutela non solo dell'interesse dei soci, ma anche di quello, concorrente, dei creditori sociali, e ricomprende, pertanto, anche l'obbligo di segnalare tutte le situazioni che esigano, in applicazione degli artt. 2446 e 2447 cod. civ., la riduzione del capitale sociale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2403, Cod. Civ. art. 2407
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)