Sez. 4, Sentenza n. 8662 del 14/06/1984 Ud. (dep. 17/10/1984) Rv. 166145 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - RELAZIONE - ATTESTAZIONE DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - DISCORDANZA TRA ORIGINALE E COPIA - PREVALENZA DELLA COPIA - ESIBIZIONE - NECESSITÀ - MANCATA ESIBIZIONE - PREVALENZA DELL'ORIGINALE.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - RELAZIONE - ATTESTAZIONE DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - DISCORDANZA TRA ORIGINALE E COPIA - PREVALENZA DELLA COPIA - ESIBIZIONE - NECESSITÀ - MANCATA ESIBIZIONE - PREVALENZA DELL'ORIGINALE.*
In base all'art. 176, terzo comma cod. proc. pen., quando vi è discordanza tra l'originale e la copia dell'atto notificato, perché possa darsi prevalenza all'indicazione emergente dalla copia, occorre esibire la copia stessa. In Mancanza, occorre tener conto dell'originale, trattandosi di atto pubblico a fede privilegiata. Pertanto, qualora l'imputato non provveda all'esibizione della copia del decreto di citazione a lui notificato, va attribuita piena validità probatoria all'originale del decreto recante la data di udienza, la cui sussistenza deve ritenersi dimostrata dalla relata di notifica, quale parte integrante dello stesso. (V mass n 142270).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 176 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)