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Sez. U, Sentenza n. 5510 del 16/05/1991 (Rv. 472204 - 01)

Tributi erariali diretti - Tributi posteriori alla riforma del 1972 - Accertamento delle imposte sui redditi - Ritenute alla fonte - Redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati | Rivalutazione monetaria ex art. 429 cod. proc. civ. - Soggezione alla ritenuta d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche - Interessi previsti dallo stesso art. - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472204-01

Tributi erariali diretti - Tributi posteriori alla riforma del 1972 - Accertamento delle imposte sui redditi - Ritenute alla fonte - Redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati

La ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'art. 23 del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600, si applica sulla rivalutazione monetaria ex art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. ma non anche sugli interessi dovuti ai sensi della stessa norma, i quali sono oggetto di un'obbligazione autonoma, anche se accessoria, rispetto al credito cui accedono e non risultano compresi tra i crediti di lavoro considerati dal d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 429 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 150 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 150 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 46 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 48 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)