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Sez. L, Sentenza n. 3692 del 24/07/1978 (Rv. 393211 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - VIOLAZIONE DELLE FORMALITA EX ART 7 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - NULLITA DEL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE - SUCCESSIVA RITUALE APPLICAZIONE DI SANZIONE DI IDENTICO CONTENUTO PER IL MEDESIMO FATTO - LEGITTIMITA - CONDIZIONI - REVOCA DEL PRIMO PROVVEDIMENTO O ADOZIONE DA PARTE DEL LAVORATORE DEL COLLEGIO DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1978-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393211-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - VIOLAZIONE DELLE FORMALITA EX ART 7 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - NULLITA DEL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE - SUCCESSIVA RITUALE APPLICAZIONE DI SANZIONE DI IDENTICO CONTENUTO PER IL MEDESIMO FATTO - LEGITTIMITA - CONDIZIONI - REVOCA DEL PRIMO PROVVEDIMENTO O ADOZIONE DA PARTE DEL LAVORATORE DEL COLLEGIO DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO - IRRILEVANZA.*

L'adozione di un provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore, nullo per violazione delle formalita procedurali prescritte dall'art 7 della legge 20 maggio 1970 n 300 (statuto dei lavoratori), non osta a che il datore di lavoro possa successivamente applicare per il medesimo fatto altra sanzione di identico contenuto, con l'osservanza delle formalita della citata norma, purche in un lasso di tempo sufficientemente breve per garantire oltre che il rispetto del principio dell'immediatezza fra il verificarsi dell'evento e la contestazione dell'infrazione, e, quindi, il diritto di difesa del lavoratore, anche la funzione causale dell'atto. Questa possibilita non viene meno nel caso in cui il datore di lavoro abbia revocato il primo provvedimento, in quanto la radicale nullita di questo, per violazione della predetta norma, rende inutile ed irrilevante la successiva revoca, ne nel caso in cui il lavoratore, dopo la prima invalida sanzione, abbia investito il collegio di conciliazione ed arbitrato (art 7 citato, quinto comma), difettando una preclusione di legge in tal senso.*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)